http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: agosto 2014

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domenica 31 agosto 2014

Avvocato penalista - La Ricognizione di cose ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 215 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La Ricognizione di cose ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 215 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - La Ricognizione di cose ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 215 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 215 del codice di Procedura Penale, intitolato alla Ricognizione di cose, prevede e stabilisce che: 
 
1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.
 
2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
 
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.
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Avvocato penalista - La Ricognizione di cose ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 215 del Codice di Procedura Penale.
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sabato 30 agosto 2014

Avvocato penalista - Lo Svolgimento della ricognizione (di persone nell'ambito del processo penale) ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 214 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Lo Svolgimento della ricognizione (di persone nell'ambito del processo penale) ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 214 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Lo Svolgimento della ricognizione (di persone nell'ambito del processo penale) ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 214 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 214 del Codice di Procedura Penale, intitolato allo Svolgimento della ricognizione (di persone nell'ambito del processo penale), prevede e stabilisce che:
 
1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest'ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti, sin dove è possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta quest'ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.
 
2. Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l'atto sia compiuto senza che quest'ultima possa vedere la prima.
 
3. Nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità, delle modalità di svolgimento e ricognizione. Il giudice può disporre che lo svolgimento della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti.
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Avvocato penalista - Lo Svolgimento della ricognizione (di persone nell'ambito del processo penale) ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 214 del Codice di Procedura Penale.
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venerdì 29 agosto 2014

Avvocato penalista - La Ricognizione di persone e gli Atti preliminari ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 213 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La Ricognizione di persone e gli Atti preliminari ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 213 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - La Ricognizione di persone e gli Atti preliminari ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 213 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 213 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Ricognizione di persone ed agli Atti preliminari, prevede e stabilisce che:
 
1. Quando occorre procedere a ricognizione personale, il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull'attendibilità del riconoscimento.
 
2. Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese.
 
3. L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di nullità della ricognizione.
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Avvocato penalista - La Ricognizione di persone e gli Atti preliminari ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 213 del Codice di Procedura Penale.
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giovedì 28 agosto 2014

Avvocato penalista - Le Modalità del confronto ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 212 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Le Modalità del confronto ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 212 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Le Modalità del confronto ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 212 del Codice di Procedura Penale. 
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L' Art. 212 del Codice di Procedura Penale, intitolato alle Modalità del confronto, prevede e stabilisce che:
 
1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni.
 
2. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro è avvenuto durante il confronto.
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Avvocato penalista - Le Modalità del confronto ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 212 del Codice di Procedura Penale. 
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mercoledì 27 agosto 2014

Avvocato penalista - I Presupposti del confronto ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 211 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - I Presupposti del confronto ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 211 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - I Presupposti del confronto ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 211 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 211 del Codice di Procedura Penale, intitolato ai Presupposti del confronto, prevede e stabilisce che:
 
1. Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate o interrogate, quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti.
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Avvocato penalista - I Presupposti del confronto ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 211 del Codice di Procedura Penale.
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martedì 26 agosto 2014

Avvocato penalista - L'Esame di persona imputata in un procedimento connesso ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 210 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - L'Esame di persona imputata in un procedimento connesso ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 210 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - L'Esame di persona imputata in un procedimento connesso ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 210 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 210 del Codice di Procedura Penale, intitolato all'Esame di persona imputata in un procedimento connesso, prevede e stabilisce che:
 
1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio.
 
2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni.
 
3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.
 
4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo 66 comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere.
 
5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 498, 499 e 500.
 
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato.
 
Tuttavia a tali persone è dato l'avvertimento previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), e, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone.
 
Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197 bis e 497.
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Avvocato penalista - L'Esame di persona imputata in un procedimento connesso ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 210 del Codice di Procedura Penale.
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lunedì 25 agosto 2014

Avvocato penalista - Le Regole per l'esame (delle parti nel processo penale) ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 209 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Le Regole per l'esame (delle parti nel processo penale) ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 209 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Le Regole per l'esame (delle parti nel processo penale) ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 209 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 209 del Codice di Procedura Penale, intitolato alle Regole per l'esame, prevede e stabilisce che:
 
1. All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte diversa dall'imputato, quelle previste dall'articolo 195.
 
2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale.

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Avvocato penalista - Le Regole per l'esame (delle parti nel processo penale) ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 209 del Codice di Procedura Penale.
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domenica 24 agosto 2014

Avvocato penalista - La Richiesta dell'esame ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 208 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista -  La Richiesta dell'esame ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 208 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista -  La Richiesta dell'esame ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 208 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 208 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Richiesta dell'esame, prevede e stabilisce che:
 
1. Nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono.
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Avvocato penalista -  La Richiesta dell'esame ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 208 del Codice di Procedura Penale.
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sabato 23 agosto 2014

Avvocato penalista - I Testimoni sospettati di falsità o reticenza ed i Testimoni renitenti ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 207 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - I Testimoni sospettati di falsità o reticenza ed i Testimoni renitenti ovvero la previsione normativa di cui  all'Art. 207 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - I Testimoni sospettati di falsità o reticenza ed i Testimoni renitenti ovvero la previsione normativa di cui  all'Art. 207 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 207 del Codice di Procedura Penale, intitolato ai Testimoni sospettati di falsità o reticenza ed ai Testimoni renitenti, prevede e stabilisce che:
 
1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'articolo 497 comma 2.
 
Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge.
 
2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall'articolo 372 del codice penale, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.
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Avvocato penalista - I Testimoni sospettati di falsità o reticenza ed i Testimoni renitenti ovvero la previsione normativa di cui  all'Art. 207 del Codice di Procedura Penale.
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venerdì 22 agosto 2014

Avvocato penalista - La Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 206 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 206 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - La Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 206 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 206  del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici, prevede e stabilisce che:
 
1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l'incaricato di una missione diplomatica all'estero durante la sua permanenza fuori dal territorio dello Stato, la richiesta per l'esame è trasmessa, per mezzo del ministero di grazia e giustizia, all'autorità consolare del luogo. Si procede tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205 comma 3.
 
2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno Stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa sede si osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali.
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Avvocato penalista - La Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 206 del Codice di Procedura Penale.
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giovedì 21 agosto 2014

Avvocato penalista - La Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 205 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 205 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - La Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 205 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 205 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato, prevede e stabilisce che:
 
1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.
 
2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle camere o del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti.
 
3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per altra necessità.
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Avvocato penalista - La Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 205 del Codice di Procedura Penale.
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mercoledì 20 agosto 2014

Avvocato penalista - La Esclusione del segreto previsto dagli Artt. 201, 202 e 203 del Codice di Procedura Penale ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 204 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La Esclusione del segreto previsto dagli Artt. 201, 202 e 203 del Codice di Procedura Penale ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 204 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - La Esclusione del segreto previsto dagli Artt. 201, 202 e 203 del Codice di Procedura Penale ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 204 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 204 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Esclusione del segreto previsto dagli Artt. 201, 202 e 203  del Codice di Procedura Penale, prevede e stabilisce che:
 
1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli artt. 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all’eversione dell’ordinamento costituzionale nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416 bis, 416 ter e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
 
1 bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l’apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l’esistenza della speciale causa di giustificazione.
 
1 ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto cosa oggetto della classifica.
 
1 quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.

1 quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare i segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

2. Del provvedimento che rigetta l’eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri.
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Avvocato penalista - La Esclusione del segreto previsto dagli Artt. 201, 202 e 203 del Codice di Procedura Penale ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 204 del Codice di Procedura Penale.
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martedì 19 agosto 2014

Avvocato penalista - Gli informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 203 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Gli informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 203 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Gli informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 203 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 203 del Codice di Procedura Penale, intitolato agli Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza, prevede e stabilisce che:
 
1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate.
 
1-bis. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni.
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Avvocato penalista - Gli informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 203 del Codice di Procedura Penale.
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lunedì 18 agosto 2014

Avvocato penalista - Il Segreto di Stato ovvero la previsione normativa di cui all' Art. 202 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Il Segreto di Stato ovvero la previsione normativa di cui all' Art. 202 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Il Segreto di Stato ovvero la previsione normativa di cui all' Art. 202 del Codice di Procedura Penale.
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L' Art. 202 del Codice di Procedura Penale, intitolato al Segreto di Stato, prevede e stabilisce che:
 
1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l’obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.
 
2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell’eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.
 
3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato.
 
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei Ministri non dà conferma del segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.
 
5. L’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.
 
6. Non è, in ogni caso, precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.
 
7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.
 
8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.
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Avvocato penalista - Il Segreto di Stato ovvero la previsione normativa di cui all' Art. 202 del Codice di Procedura Penale.
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domenica 17 agosto 2014

Avvocato penalista - Il Segreto di ufficio ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 201 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Il Segreto di ufficio ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 201 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Il Segreto di ufficio ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 201 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 201 del Codice di Procedura Penale, intitolato al Segreto di ufficio, prevede e stabilisce che:
 
1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti.
 
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200, commi 2 e 3.
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Avvocato penalista - Il Segreto di ufficio ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 201 del Codice di Procedura Penale.
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sabato 16 agosto 2014

Avvocato penalista - Il Segreto professionale ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 200 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Il Segreto professionale ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 200 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Il Segreto professionale ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 200 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 200 del Codice di Procedura Penale, intitolato al Segreto professionale, prevede e stabilisce che:
 
1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:
 
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
 
b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
 
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
 
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.
 
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
 
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione.
Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.
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Avvocato penalista - Il Segreto professionale ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 200 del Codice di Procedura Penale.
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venerdì 15 agosto 2014

Avvocato penalista - La Facoltà di astensione (dal testimoniare) dei prossimi congiunti (dell'imputato) ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 199 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La Facoltà di astensione (dal testimoniare) dei prossimi congiunti (dell'imputato) ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 199 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - La Facoltà di astensione (dal testimoniare) dei prossimi congiunti (dell'imputato) ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 199 del Codice di Procedura Penale. 
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L'Art. 199 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Facoltà di astensione dei prossimi congiunti, prevede e stabilisce che.
 
1. I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.
 
2. Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.
 
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale:
 
a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;
 
b) al coniuge separato dell'imputato;
 
c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato.
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Avvocato penalista - La Facoltà di astensione (dal testimoniare) dei prossimi congiunti (dell'imputato) ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 199 del Codice di Procedura Penale. 
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giovedì 14 agosto 2014

Avvocato penalista - Gli Obblighi del testimone ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 198 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Gli Obblighi del testimone ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 198 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Gli Obblighi del testimone ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 198 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 198 del Codice di Procedura Penale, intitolato agli Obblighi del testimone, prevede e stabilisce che: 
 
1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
 
2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.
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Avvocato penalista - Gli Obblighi del testimone ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 198 del Codice di Procedura Penale.
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mercoledì 13 agosto 2014

Avvocato penalista - Le Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 197 bis del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - Le Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 197 bis del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - Le Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 197 bis del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 197 bis del Codice di Procedura Penale, intitolato alle Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone, prevede e stabilisce che:
 
1. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.
 
2. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), può essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c).
 
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.
 
4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti.
 
5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.
 
6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 192, comma 3.
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Avvocato penalista - Le Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 197 bis del Codice di Procedura Penale.
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martedì 12 agosto 2014

Avvocato penalista - La Incompatibilità con l'ufficio di testimone ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 197 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La Incompatibilità con l'ufficio di testimone ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 197 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - La Incompatibilità con l'ufficio di testimone ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 197 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 197 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla  Incompatibilità con l'ufficio di testimone, prevede e stabilisce che: 
 
1. Non possono essere assunti come testimoni:
 
a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444;
 
b) salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444;
 
c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
 
d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 391 ter.
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Avvocato penalista - La Incompatibilità con l'ufficio di testimone ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 197 del Codice di Procedura Penale.
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lunedì 11 agosto 2014

Avvocato penalista - La Capacità di testimoniare ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 196 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La Capacità di testimoniare ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 196 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - La Capacità di testimoniare ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 196 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 196 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Capacità di testimoniare, prevede e stabilisce che:
 
1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare.
 
2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.

3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della testimonianza.
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Avvocato penalista - La Capacità di testimoniare ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 196 del Codice di Procedura Penale.
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domenica 10 agosto 2014

Avvocato penalista - La testimonianza indiretta ossia la previsione normativa di cui all'Art. 195 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La testimonianza indiretta ossia la previsione normativa di cui all'Art. 195 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - La testimonianza indiretta ossia la previsione normativa di cui all'Art. 195 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 195 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Testimonianza indiretta, prevede e stabilisce che:
 
1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.
 
2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1.
 
3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.
 
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b).
Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
 
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.
 
6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
 
7. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.
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Avvocato penalista - La testimonianza indiretta ossia la previsione normativa di cui all'Art. 195 del Codice di Procedura Penale.
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sabato 9 agosto 2014

Avvocato penalista - L'Oggetto ed i limiti della testimonianza nel processo penale ovvero la previsione normativa dell'Art. 194 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - L'Oggetto ed i limiti della testimonianza nel processo penale ovvero la previsione normativa dell'Art. 194 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - L'Oggetto ed i limiti della testimonianza nel processo penale ovvero la previsione normativa dell'Art. 194 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 194 del Codice di Procedura Penale, intitolato all'Oggetto ed ai limiti della testimonianza, prevede e stabilisce che:
 
1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova . Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale.
 
2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.
 
3. Il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.
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Avvocato penalista - L'Oggetto ed i limiti della testimonianza nel processo penale ovvero la previsione normativa dell'Art. 194 del Codice di Procedura Penale.
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venerdì 8 agosto 2014

Avvocato penalista - I Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 193 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - I Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 193 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - I Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 193 del Codice di Procedura Penale.
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L'Articolo 193 del Codice di Procedura Penale, intitolato ai Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, prevede e stabilisce che:
 
1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.
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Avvocato penalista - I Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 193 del Codice di Procedura Penale.
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giovedì 7 agosto 2014

Avvocato penalista - La Valutazione della prova ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 192 del Codice di Procedura Penale.

Avvocato penalista - La Valutazione della prova ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 192 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - La Valutazione della prova ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 192 del Codice di Procedura Penale.
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L'Articolo 192 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Valutazione della prova, prevede e stabilisce che:
 
1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.
 
2. L`esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.
 
3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell`articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l`attendibilità.
 
4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall`articolo 371 comma 2 lettera b).
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Avvocato penalista - La Valutazione della prova ovvero la previsione normativa di cui all'Articolo 192 del Codice di Procedura Penale.
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