http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: dicembre 2013

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martedì 17 dicembre 2013

Avvocato penalista - Avvocato, processo penale e procedimento disciplinare.

Avvocato penalista - Avvocato, processo penale e procedimento disciplinare.
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Avvocato penalista - Avvocato, processo penale e procedimento disciplinare.
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"" La Cassazione, con la sentenza che si riporta al link in fondo all'articolo, ha trattato il caso di particolare relativo ad un provvedimento disciplinare a carico di un avvocato.
 
Nello specifico, i fatti del processo sono sostanzialmente questi : all'esito di un procedimento disciplinare avviato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza su segnalazione del P.M. relativa ad un procedimento penale a carico della stessa per concorso in bancarotta fraudolenta ed altro, fu condannata, a seguito della riassunzione del procedimento disciplinare, alla sospensione per un anno che veniva poi ridotta dal Consiglio Nazionale Forense, a cui l'avvocato si rivolse proponendo ricorso, a sei mesi.
 
Con riguardo alla eccezione pregiudiziale di estinzione del procedimento disciplinare per mancata riassunzione nel termine di cui all'art. 297 cod. proc. civ., il C.N.F. ha sostenuto la inapplicabilità di detta norma al procedimento disciplinare, e comunque l'avvenuta riassunzione dello stesso nel predetto termine, dovendosi avere riguardo ai fini di cui si tratta alla data della delibera di riassunzione, e non a quella di notifica della stessa, avvenuta con la notifica dell'atto di citazione a comparire innanzi al COA. In ogni caso, si è affermata in sentenza la decadenza dell'incolpata dalla eccezione in esame per essere stata la stessa proposta dopo la prima difesa.
 
Nel merito, la responsabilità disciplinare della professionista, secondo il CNF, emergeva con nettezza dal materiale probatorio acquisito al procedimento disciplinare. I fatti, accertati dalle sentenze penali, integravano abusi riferibili all'esercizio della professione forense e comportamenti non conformi alla dignità ed al decoro professionale.
 
La esclusione della responsabilità disciplinare della ricorrente in relazione al capo per il quale in sede penale era stata applicata la prescrizione comportava la rideterminazione in sei mesi della sanzione della sospensione.
 
Articolo 297 Codice di Procedura Civile. Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione.
 
Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'articolo 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295.
 
Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.
 
L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.
 
Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, è notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.
 
La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso presentato dall'avvocato ha precisato che il CNF ha correttamente ritenuto che il procedimento disciplinare fosse stato riassunto tempestivamente e, richiamando un precedente, ha ribadito che "l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine semestrale di cui all'art. 297, primo comma, cod. proc. civ. per la riassunzione del procedimento sospeso per pregiudizialità penale decorre dalla conoscenza effettiva, da parte dei Consiglio locale dell'Ordine, della definizione del processo penale, al quale l'organo titolare dell'azione disciplinare è estraneo (Cass. S.U., sent. n. 13975 del 2004)".
 
Nel caso di specie dunque, a parere dei giudici di Piazza Cavour "la riassunzione è avvenuta nel termine semestrale di cui alla citata disposizione codicistica, decorrente, come chiarito, dalla acquisizione da parte del COA della copia integrale della sentenza penale, recante l'attestazione della relativa irrevocabilità" e, pertanto, è stato rigettato il ricorso. ""
 
Fonte sentenze-cassazione.com .
 
 
Per leggere il testo della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione nel caso in esame, cliccate al seguente link:
 
 
Avvocato penalista - Avvocato, processo penale e procedimento disciplinare.
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lunedì 16 dicembre 2013

Avvocato penalista - La Sottrazione e trattenimento di minore all'estero ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 574 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista - La Sottrazione e trattenimento di minore all'estero ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 574 bis del Codice Penale.
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Avvocato penalista - La Sottrazione e trattenimento di minore all'estero ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 574 bis del Codice Penale.
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L'Articolo 574 bis del Codice Penale, intitolato alla Sottrazione e trattenimento di minore all'estero, prevede e stabilisce che:
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
 
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
 
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
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Avvocato penalista - La Sottrazione e trattenimento di minore all'estero ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 574 bis del Codice Penale.
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domenica 15 dicembre 2013

Avvocato penalista - La Sottrazione di persone incapaci ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 574 del Codice Penale.

Avvocato penalista - La Sottrazione di persone incapaci ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 574 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - La Sottrazione di persone incapaci ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 574 del Codice Penale.
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L'Articolo 574 del Codice Penale, intitolato alla Sottrazione di persone incapaci, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni. (1)
 
 Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.
 
Si applicano le disposizioni degli Articoli 525 e 544.
 
(1) Comma così modificato dall’Art. 93, comma 1, lett. q), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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Avvocato penalista - La Sottrazione di persone incapaci ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 574 del Codice Penale.
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sabato 14 dicembre 2013

Avvocato penalista - La Sottrazione consensuale di minorenni, ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 573 del Codice Penale.

Avvocato penalista - La Sottrazione consensuale di minorenni, ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 573 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - La Sottrazione consensuale di minorenni, ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 573 del Codice Penale.
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L'Articolo 573 del Codice Penale, intitolato alla Sottrazione consensuale di minorenni, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.
 
La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.
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Avvocato penalista - La Sottrazione consensuale di minorenni, ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 573 del Codice Penale.
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venerdì 13 dicembre 2013

Avvocato penalista - I Maltrattamenti contro familiari o conviventi ovvero il reato previsto e punito dall'attuale Articolo 572 del Codice Penale.

Avvocato penalista - I Maltrattamenti contro familiari o conviventi ovvero il reato previsto e punito dall'attuale Articolo 572 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - I Maltrattamenti contro familiari o conviventi ovvero il reato previsto e punito dall'attuale Articolo 572 del Codice Penale.
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L'Articolo 572 del Codice Penale, intitolato ai Maltrattamenti contro familiari o conviventi, prevede e stabilisce che: (1)
 
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona (2)  della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.
 
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. (3)
 
(1) Sia il testo che il titolo di reato portati dall'articolo in esame sono stati modificati dall'art. 4, della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.

In precedenza tale disposizione, intitolata ai Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, prevedeva e stabiliva che:
 
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
 
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.
 
2) Il concetto di persona della famiglia tradizionalmente veniva circoscritto ai coniugi, consangunei, affini, adottati e adottanti, ora invece si propende per un'interpretazione estensiva in cui rientrano dunque i soggetti legati da qualsiasi rapporto di parentela, nonchè i domestici, a patto che vi sia convivenza.

Si tratta di un requisito importante che comporta, quindi, l'ammissibilità della fattispecie criminosa in esame anche nei confronti del convivente "more uxorio".
 
(3) Tale comma è stato prima inserito dall'art. 4, della L. 1 ottobre 2012, n°. 172 e poi abrogato dall’art. 1, comma 1-bis, del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
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Avvocato penalista - I Maltrattamenti contro familiari o conviventi ovvero il reato previsto e punito dall'attuale Articolo 572 del Codice Penale.
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giovedì 12 dicembre 2013

Avvocato penalista - L'Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 571 del Codice Penale.

Avvocato penalista - L'Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 571 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - L'Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 571 del Codice Penale.
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L'Art. 571 del Codice Penale, intitolato all'Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
 
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Anche per quanto concerne la specifica figura criminosa qui in esame le pene per essa stabilite mi sembrano alquanto esigue rispetto ai gravissimi danni, spesso irreversibili, che il contegno criminale vietato dall'Art. 571 del Codice Penale può provocare alle ignare ed indifese vittime.      
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Avvocato penalista - L'Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 571 del Codice Penale.
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mercoledì 11 dicembre 2013

Avvocato penalista - La Violazione degli obblighi di assistenza familiare ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 570 del Codice Penale.

Avvocato penalista - La Violazione degli obblighi di assistenza familiare ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 570 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - La Violazione degli obblighi di assistenza familiare ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 570 del Codice Penale.
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L'Art. 570 del Codice Penale, intitolato alla Violazione degli obblighi di assistenza familiare, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. (1)
 
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
 
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
 
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
 
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.
 
(1) Il primo comma è stato così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. o),  del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, ed è in vigore a decorrere dal 7 febbraio 2014.
 
La Pena è alquanto sproporzionata per difetto rispetto alla gravità del reato, secondo il mio modesto parere.
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Avvocato penalista - La Violazione degli obblighi di assistenza familiare ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 570 del Codice Penale.
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martedì 10 dicembre 2013

Avvocato penalista - l'Ingiuria (art. 594 c.p.), non si configura - ed è un fatto che non costituisce reato - quando l'ex moglie dice porco all’ex marito, ma solo se c’è di mezzo un’altra donna.

Avvocato penalista - l'Ingiuria (art. 594 c.p.), non si configura - ed è un fatto che non costituisce reato - quando l'ex moglie dice porco all’ex marito, ma solo se c’è di mezzo un’altra donna.

E' quanto ha stabilito nella specifica materia una recente sentenza della Corte di Cassazione.

Ovviamente, se ne deve dedurre che lo stesso principio di diritto valga per l'epiteto rivolto in senso contrario.
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Avvocato penalista - l'Ingiuria (art. 594 c.p.), non si configura - ed è un fatto che non costituisce reato - quando l'ex moglie dice porco all’ex marito, ma solo se c’è di mezzo un’altra donna.
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L'Articolo 594 del Codice Penale, intitolato all'Ingiuria, prevede che:

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

""" Ingiuria, dire porco all'ex marito non costituisce reato se c'è di mezzo un'altra donna.

Suprema Corte di Cassazione Penale Quinta Sezione
Sentenza 30 ottobre – 9 dicembre 2013, n. 49512
Presidente Dubolino – Relatore Palla

Spesso e volentieri le liti familiari giungono fino alla massima corte ma il caso esaminato dagli ermellini con la sentenza che si riporta, riguarda una lite molto particolare, dove la moglie ha insultato il marito chiamandolo porco ma senza commettere alcun reato proprio perché ciò che aveva portato la donna a dire queste parole era la conseguenza dello stato d'ira provocato dal fatto che l'uomo si era portato in casa una donna.
 
Il caso è giunto a Piazza Cavour dopo la sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di Pace di Troina che, valutati i fatti di causa si pronunciava per l'assoluzione della donna “per la sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art.599 comma 2 c.p."
 
Il Pubblico Ministero però ha presentato ricorso "per violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per avere il giudice illogicamente e contraddittoriamente ritenuto l’operatività della scriminante di cui all’art. 599 cpv. c.p. laddove invece, avendo entrambe le parti in causa confermato di essere legalmente separate dal 2006 e di vivere in due unità abitative che, sebbene contigue tra loro, erano materialmente divise".
 
Secondo gli ermellini però il ricorso è infondato e, dando ragione alla donna ha affermato che "per l’applicabilità dell’esimente prevista dal comma 2 dell’art. 599 c.p., infatti, è sufficiente che la reazione sia determinata dal fatto ingiusto altrui e l’ingiustizia non deve essere valutata con criteri restrittivi, cioè limitatamente ad un fatto che abbia un’intrinseca illegittimità, ma con criteri più ampi, anche quando cioè esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza (Cass., sez. V, 11 marzo 2009, n. 21455) e nella specie il comportamento tenuto dal T., essendo consistito nella violazione della regola - stabilita di comune accordo dagli ex coniugi - di non ospitare persone, nelle rispettive abitazioni, con cui si intrattenevano relazioni sentimentali, ha concretato gli estremi della “ingiustizia” che ha reso applicabile al fatto ingiurioso posto in essere dalla C. l’esimente di cui al comma 2 dell’art.599 c.p."
 
Articolo 599 Codice Penale

Ritorsione e provocazione

Nei casi preveduti dall’articolo 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.
 
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
 
La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche all’offensore che non abbia proposto querela per le offese ricevute. """
 
Fonte sentenze-cassazione.com .

http://www.sentenze-cassazione.com/ingiuria-ex-marito-porco-reato/

Per leggere la motivazione della sentenza cliccare al seguente link:

http://www.sentenze-cassazione.com/sentenze-cassazione-2013/sentenza-ingiuria-dire-porco-al-marito-costituisce-reato-se-ce-mezzo-unaltra-donna/
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Avvocato penalista - l'Ingiuria (art. 594 c.p.), non si configura - ed è un fatto che non costituisce reato - quando l'ex moglie dice porco all’ex marito, ma solo se c’è di mezzo un’altra donna.
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lunedì 9 dicembre 2013

Avvocato penalista - L'Usura ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 644 del Codice Penale.

Avvocato penalista - L'Usura ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 644 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - L'Usura ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 644 del Codice Penale.
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L'Articolo 644 del Codice Penale, intitolato all'Usura, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
 
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
 
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
 
Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica e finanziaria.
 
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
 
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
 
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
 
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
 
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
 
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
 
5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.
 
Nel caso di condanna o di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni e utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.
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Avvocato penalista - L'Usura ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 644 del Codice Penale.
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domenica 8 dicembre 2013

Avvocato penalista - La devastazione ossia una delle tre modalità commissive del reato previsto e punito dall'Art. 285 del Codice Penale.

Avvocato penalista - La devastazione ossia una delle tre modalità commissive del reato previsto e punito dall'Art. 285 del Codice Penale. 
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Avvocato penalista - La devastazione ossia una delle tre modalità commissive del reato previsto e punito dall'Art. 285 del Codice Penale. 
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L'Articolo 285 del Codice Penale intitolato alla Devastazione, al saccheggio ed alla strage, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage (Art. 422 c. p.) nel territorio dello Stato o in una parte di esso (1) è punito con l'ergastolo (2).
 
(1) Le condotte, alternativamente rilevanti, coincidono sostanzialmente con quelle di devastazione, saccheggio e strage previste dai reati di cui agli Artt. 419 e 422, dalle quali si differenziano, non solo perché integrano un delitto di attentato, ma soprattutto per la finalità politica di porre in pericolo la sicurezza dello Stato.
 
(2) La pena prevista in origine era quella capitale, poi sostituita dalla pena dell'ergastolo, stante la sua abrogazione dall'ordinamento penale italiano.
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Avvocato penalista - La devastazione ossia una delle tre modalità commissive del reato previsto e punito dall'Art. 285 del Codice Penale. 
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sabato 7 dicembre 2013

Avvocato penalista - Il saccheggio ossia una delle tre modalità commissive del reato previsto e punito dall'Art. 285 del Codice Penale.


Avvocato penalista - Il saccheggio ossia una delle tre modalità commissive del reato previsto e punito dall'Art. 285 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - Il saccheggio ossia una delle tre modalità commissive del reato previsto e punito dall'Art. 285 del Codice Penale.
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L'Articolo 285 del Codice Penale intitolato alla Devastazione, al saccheggio ed alla strage, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage (Art. 422 c. p.) nel territorio dello Stato o in una parte di esso (1) è punito con l'ergastolo (2).
 
(1) Le condotte, alternativamente rilevanti, coincidono sostanzialmente con quelle di devastazione, saccheggio e strage previste dai reati di cui agli Artt. 419 e 422, dalle quali si differenziano, non solo perché integrano un delitto di attentato, ma soprattutto per la finalità politica di porre in pericolo la sicurezza dello Stato.
 
(2) La pena prevista in origine era quella capitale, poi sostituita dalla pena dell'ergastolo, stante la sua abrogazione dall'ordinamento penale italiano.
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Avvocato penalista - Il saccheggio ossia una delle tre modalità commissive del reato previsto e punito dall'Art. 285 del Codice Penale.
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venerdì 6 dicembre 2013

Avvocato penalista - La strage ossia una delle tre modalità commissive del reato previsto e punito dall'Art. 285 del Codice Penale.

Avvocato penalista - La strage ossia una delle tre modalità commissive del reato previsto e punito dall'Art. 285 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - La strage ossia una delle tre modalità commissive del reato previsto e punito dall'Art. 285 del Codice Penale.
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L'Articolo 285 del Codice Penale intitolato alla Devastazione, al saccheggio ed alla strage, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage (Art. 422 c. p.) nel territorio dello Stato o in una parte di esso (1) è punito con l'ergastolo (2).
 
(1) Le condotte, alternativamente rilevanti, coincidono sostanzialmente con quelle di devastazione, saccheggio e strage previste dai reati di cui agli Artt. 419 e 422, dalle quali si differenziano, non solo perché integrano un delitto di attentato, ma soprattutto per la finalità politica di porre in pericolo la sicurezza dello Stato.
 
(2) La pena prevista in origine era quella capitale, poi sostituita dalla pena dell'ergastolo, stante la sua abrogazione dall'ordinamento penale italiano.
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Avvocato penalista - La strage ossia una delle tre modalità commissive del reato previsto e punito dall'Art. 285 del Codice Penale.
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giovedì 5 dicembre 2013

Avvocato penalista - L'Estorsione ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 629 del Codice Penale.

Avvocato penalista - L'Estorsione ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 629 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - L'Estorsione ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 629 del Codice Penale.
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L'Articolo 629 del Codice Penale, intitolato all'Estorsione, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
 
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
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Avvocato penalista - L'Estorsione ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 629 del Codice Penale.
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mercoledì 4 dicembre 2013

Avvocato penalista - La Concussione ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 317 del Codice Penale.

Avvocato penalista - La Concussione ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 317 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - La Concussione ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 317 del Codice Penale.
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L'Articolo 317 del Codice Penale, intitolato alla Concussione, prevede e stabilisce che:
 
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.(1)
 
(1) Il presente articolo è stato così sostituito prima dall'art. 4, della Legge 26.04.1990, n°. 86 e poi dall'art. 1, comma 75, della Legge 06.11.2012, n°. 190, con decorrenza dal 28.11.2012.
 
Vi riporto qui di seguito il testo previgente della norma penale in esame:
 
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Come potrete constatare da voi, nella nuova formulazione normativa di questa specifica figura criminosa è scomparso il riferimento all'incaricato di un pubblico servizio; la qual cosa equivale a dire che gli incaricati di un pubblico servizio possono commettere liberamente il delitto di concussione, senza il timore di essere penalmente perseguiti...
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Avvocato penalista - La Concussione ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 317 del Codice Penale.
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martedì 3 dicembre 2013

Avvocato penalista - La Circonvenzione di persone incapaci ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 643 del Codice Penale.

Avvocato penalista - La Circonvenzione di persone incapaci ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 643 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - La Circonvenzione di persone incapaci ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 643 del Codice Penale.
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L'Art. 643 del Codice Penale, intitolato alla Circonvenzione di persone incapaci, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.
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Avvocato penalista - La Circonvenzione di persone incapaci ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 643 del Codice Penale.
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lunedì 2 dicembre 2013

Avvocato penalista - La Frode in emigrazione ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 645 del Codice Penale.

Avvocato penalista - La Frode in emigrazione ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 645 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - La Frode in emigrazione ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 645 del Codice Penale.
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L'Articolo 645 del Codice Penale, intitolato alla Frode in emigrazione, prevede e stabilisce che: 
 
Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa e con la multa da euro 309 a euro 1.032.
 
La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone.
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Avvocato penalista - La Frode in emigrazione ovvero il reato previsto e punito dall'Articolo 645 del Codice Penale.
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domenica 1 dicembre 2013

Avvocato penalista - L'omicidio preterintenzionale o, come dice la sua specifica definizione o qualificazione giuridica di reato, l'omicidio che si verifica anche contro, oltre od al di là della intenzione del soggetto agente.

Avvocato penalista - L'omicidio preterintenzionale o, come dice la sua specifica definizione o qualificazione giuridica di reato, l'omicidio che si verifica anche contro, oltre od al di là della intenzione del soggetto agente. 
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L'Articolo 584 del Codice Penale, intitolato all'Omicidio preterintenzionale, prevede che:

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 (intitolato al reato di Percosse) e 582 (intitolato al reato di Lesione personale, comunemente più conosciuto come Lesioni personali), cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
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Avvocato penalista - L'omicidio preterintenzionale o, come dice la sua specifica definizione o qualificazione giuridica di reato, l'omicidio che si verifica anche contro, oltre od al di là della intenzione del soggetto agente.
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La

"" Preterintenzione.

Elemento psicologico del reato.

Ai sensi dell’art. 43, co. 2, c.p., il delitto è preterintenzionale quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente.

Secondo le indicazioni dell’art. 42, la preterintenzione è un criterio autonomo di responsabilità, diverso dal dolo, dalla colpa e dalla responsabilità oggettiva; in realtà la sua struttura costituisce un’ipotesi di dolo misto a responsabilità oggettiva, o, secondo gli orientamenti più conformi ai parametri costituzionali di colpevolezza, di dolo misto a colpa.
 
Esempio principale di questa forma di responsabilità è l’omicidio preterintenzionale che si configura allorché un soggetto, con atti diretti a percuotere o ledere, cagioni involontariamente la morte di un uomo (art. 584 c.p.): l’agente risponderà di lesioni o percosse a titolo di dolo e per responsabilità oggettiva o colpa dell’evento morte.
 
Ulteriore ipotesi espressamente prevista dalla legge è l'aborto preterintenzionale che ricorre quando l’agente, con azioni dirette a provocare lesioni, cagiona, come effetto non voluto, l’interruzione della gravidanza (art. 18, 2° co., l.n. 194/1978). ""

Fonte Treccani:
 
http://www.treccani.it/enciclopedia/preterintenzione/ .
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Avvocato penalista - L'omicidio preterintenzionale o, come dice la sua specifica definizione o qualificazione giuridica di reato, l'omicidio che si verifica anche contro, oltre od al di là della intenzione del soggetto agente.
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