http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: agosto 2013

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mercoledì 28 agosto 2013

Avvocato penalista - La diffamazione a mezzo internet.

Avvocato penalista - La diffamazione a mezzo internet.
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Avvocato penalista - La diffamazione a mezzo internet.
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Una sentenza molto giusta, che apprezzo e condivido totalmente, poiché denota l'intelligente applicazione di una norma penale anche a quei casi che, se altrimenti, rimarrebbero impuniti o andrebbero esenti da pena.

Quando la giurisprudenza fa bene il suo lavoro, per me, è sempre una consolazione, una letizia ed una lietezza.

In fondo ed a ben vedere, internet null'altro è se non un nuovo mezzo offertoci dalle tecnologie moderne per comunicare tra noi, per pubblicare o per dire tutto ciò che sentiamo di dire, di pubblicare e di scrivere...

Cambiano i mezzi attraverso i quali si può commettere uno specifico reato, ma essi non mutano la sostanza del reato. 

Ed internet è molto più potente e diffusivo di qualsiasi altro mezzo di comunicazione di massa.

Non mi pare giusto che le violazioni delle regole della civiltà e della buona educazione restino impunite.   

L'Articolo 595 del Codice Penale, intitolato alla Diffamazione, prevede e stabilisce che:
 
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
 
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
 
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa (artt. 57 e 58 bis c.p.) o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico (art. 2699 c.c.), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
 
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
 
"" Con la sentenza che di seguito si riporta la Cassazione "in tema di consumazione del reato di diffamazione tramite Internet si è posto in evidenza come esso debba intendersi consumato nei momento in cui il collegamento web sia attivato, e la dimostrazione del contrario deve essere data dall’interessato, tenuto conto dell’ordinario ricorso, nella pratica web, a comunicazioni aperte all’accesso di un numero indeterminato di persone o comunque destinate, per la loro stessa natura, a tal genere di immediata diffusione."
 
Questo argomento è stato trattato diverse volte dalla Cassazione anche se in ogni sentenza gli ermellini hanno introdotto sempre qualche novità interpretativa della succitata fattispecie di reato.
 
I reati del web prendono sempre più piede nelle aule di Tribunale e, pertanto, in alcune situazioni l'intervento decisivo della Cassazione si rende proprio necessario.
 
Nel caso di specie, Piazza Cavour, oltre a fare un'attenta analisi dei fatti ha spiegato in maniera chiara e dettagliata la consumazione del reato di diffamazione a mezzo internet e di tutte le situazioni ad esso connesse. ""
 
Fonte Sentenze-cassazione.com :
 
 
Per leggere il testo integrale della sentenza, cliccate qui:
 
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Avvocato penalista - La diffamazione a mezzo internet.
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giovedì 8 agosto 2013

Avvocato penalista - Il saccheggio ossia una delle due modalità commissive del reato previsto e punito dall'Art. 419 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Il saccheggio ossia una delle due modalità commissive del reato previsto e punito dall'Art. 419 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - Il saccheggio ossia una delle due modalità commissive del reato previsto e punito dall'Art. 419 del Codice Penale.
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L'Articolo 419 del Codice Penale, intitolato alla Devastazione ed al saccheggio, prevede che:
 
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
 
La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.
 
Come stabilisce espressamente la norma qui indicata, attraverso l'inciso "fuori dei casi preveduti dall'art. 285" (c.p.), è evidente che la figura criminosa del saccheggio da essa prevista e punita è alquanto distinta e diversa dall'analogo delitto previsto e punito dall'art. 285 del Codice Penale. 
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Avvocato penalista - Il saccheggio ossia una delle due modalità commissive del reato previsto e punito dall'Art. 419 del Codice Penale.
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giovedì 1 agosto 2013

Avvocato penalista - L'omicidio doloso o volontario (come viene definito comunemente) è il delitto previsto e punito dall'art. 575 del Codice Penale.

Avvocato penalista - L'omicidio doloso o volontario (come viene definito comunemente) è il delitto previsto e punito dall'art. 575 del Codice Penale.   
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Avvocato penalista - L'omicidio doloso o volontario (come viene definito comunemente) è il delitto previsto e punito dall'art. 575 del Codice Penale.   
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L'Articolo 575 del Codice Penale, intitolato all'Omicidio, prevede che:
 
Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

L'omicidio doloso (comunemente definito omicidio volontario), nel nostro ordinamento giuridico, è il delitto previsto e punito dall'articolo 575 del Codice Penale e consiste nel provocare volontariamente la morte di un'altra persona, donna od uomo che sia.

Esso consta di un elemento oggettivo, che è questo:

Il fatto che consegue all'azione del reo è rappresentato dall'evento morte di una persona diversa dal reo, con qualsiasi modalità questo venga realizzato. La sua verifica avviene attraverso l'accertamento del nesso di causalità fra la condotta aggressiva e la morte.
 
E di un elemento soggettivo, che è questo:

L'elemento psicologico, che è dato dal dolo, deve sussistere al momento dell'azione e permanere per tutta la durata della stessa o finché la condotta aggressiva sia controllabile da parte dell'agente.
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Avvocato penalista - L'omicidio doloso o volontario (come viene definito comunemente) è il delitto previsto e punito dall'art. 575 del Codice Penale.   
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