http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: ottobre 2011

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giovedì 27 ottobre 2011

Avvocato penalista - Affidamento in prova al servizio sociale.



Avvocato penalista - Affidamento in prova al servizio sociale.
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Quando l'affidamento in prova al servizio sociale di un detenuto si conclude con esito positivo, non si può tenere conto della relativa condanna agli effetti della dichiarazione di recidiva.
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Avvocato penalista - Affidamento in prova al servizio sociale.

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""" Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza 27 ottobre 2011 (dep. 15 febbraio 2012), n. 5859.

L'estinzione di ogni effetto penale prevista dall'art. 47, comma 12, Ord. Pen., in conseguenza dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, comporta che della relativa condanna non possa tenersi conto agli effetti della recidiva


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 ottobre 2010, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale di Catania del 13 maggio 2010, appellata da F. G. M., condannato, all'esito di giudizio abbreviato, con l'aumento per la recidiva reiterata e infraquinquennale ex art. 99, comma quarto cod. pen., alla pena di sei mesi e venti giorni di reclusione per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., perché, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si allontanava senza alcuna giustificazione dalla casa di abitazione (accertato in Catania, alle ore 23 dell'11 maggio 2010).
 
La Corte di appello osservava che doveva ritenersi infondato il motivo di impugnazione che sosteneva la erronea applicazione della recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., per essere state ritenute rilevanti a tal fine le precedenti condanne, le quali, secondo la prospettazione dell'imputato, avrebbero dovuto essere considerate prive di effetto per esito positivo della prova a seguito di affidamento al servizio sociale, come da ordinanza del 28 novembre 2003 del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.

Al riguardo la Corte affermava di condividere l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale, a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova, prevista dall'art. 47, comma 12, Ord. Pen., non comporta la cancellazione dell'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale, circoscritta ai casi indicati dall'art. 687 cod. proc. pen. [disposizione ora trasfusa nell'art. 5 del T.U. in materia di casellario giudiziale di cui al d.P.R. n. 14 novembre 2002, n. 313], con la conseguenza che, ai fini della recidiva, la sentenza di condanna continua a dispiegare tutti i suoi effetti (Sez. 6 , n. 26093 del 2004 e n. 88 del 1995). """
 
(Leggete il testo integrale della sentenza cliccando sul link che segue):

http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=1024 .

Fonte Penale.it .
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Avvocato penalista - Affidamento in prova al servizio sociale.
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lunedì 3 ottobre 2011

Avvocato penalista - Reati omissivi impropri e causalità.

Avvocato penalista - Reati omissivi impropri e causalità.
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""" Sulla causalità nei reati omissivi impropri
Tribunale della Spezia, Sezione distaccata di Sarzana, sentenza 3 ottobre 2011. """
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Avvocato penalista - Reati omissivi impropri e causalità.
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 TRIBUNALE DELLA SPEZIA

 - sez. distaccata di Sarzana -

FATTO E DIRITTO
 

1. A. B. è stato citato a giudizio per rispondere del reato di omicidio colposo menzionato in rubrica.

1.1 Si contesta all'imputato, nella sua qualità di legale rappresentante della S.r.l. C.G., datore di lavoro di T. D., di aver colposamente tollerato che lo stesso T. effettuasse, per anni, nella sua qualità di capo piazzale, le operazioni di carico di lastre di marmo all'interno dei containers, in violazione delle norme di sicurezza e, in particolare, mediante il sistema detto “a libro aperto”, rispetto al modo che prevede l'uso di “capre” posizionate al centro del container; nell’avere, quindi, omesso, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 4 D. Lgs. 626/94, di effettuare la necessaria valutazione di tale rischio e di prendere le misure appropriate affinché al lavoratore venissero impartite adeguate informazioni ed istruzioni circa l'utilizzo di tecniche di carico diverse da quella “a libro aperto”; in tal modo cagionando al T. - che era entrato in un container sul quale erano già stati caricati, con sistema a libro aperto, due “pacchi”, per un totale di 17 lastre appoggiate alla parete sinistra dello stesso container, e sul quale veniva posizionato, sulla destra, un ulteriore “pacco” di 19 lastre di dimensioni più ridotte, che crollavano e schiacciavano il lavoratore sul fondo del container - lesioni personali che lo traevano immediatamente a morte in data 11/8/2006.

(Leggete il testo integrale della sentenza cliccando sul link che segue):
 
http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=978 .

Fonte Penale.it

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Avvocato penalista - Reati omissivi impropri e causalità.
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