http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: febbraio 2000

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martedì 29 febbraio 2000

Avvocato penalista - Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico. Art. 656 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico. Art. 656 del Codice Penale.
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Art. 656. Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico.

Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
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lunedì 28 febbraio 2000

Avvocato penalista - Radunata sediziosa. Art. 655 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Radunata sediziosa. Art. 655 del Codice Penale.
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Art. 655. Radunata sediziosa.

Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione con l'arresto fino a un anno.

Se chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell'arresto non inferiore a sei mesi.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata.
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domenica 27 febbraio 2000

Avvocato penalista - Grida e manifestazioni sediziose. Art. 654 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Grida e manifestazioni sediziose. Art. 654 del Codice Penale.
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Art. 654. Grida e manifestazioni sediziose.
 
Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3 dell'articolo 266 ovvero in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.
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sabato 26 febbraio 2000

Avvocato penalista - Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati. Art. 653 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati. Art. 653 del Codice Penale.
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Art. 653. Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati.
 
Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati è punito con l'arresto fino a un anno.
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venerdì 25 febbraio 2000

Avvocato penalista - Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto. Art. 652 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto. Art. 652 del Codice Penale.
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Art. 652. Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto.

Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo ovvero nella flagranza di un reato rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.

Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 30 a euro 619.
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giovedì 24 febbraio 2000

Avvocato penalista - Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale. Art. 651 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale. Art. 651 del Codice Penale.
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Art. 651. Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.
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mercoledì 23 febbraio 2000

Avvocato penalista - Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Art. 650 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Art. 650 del Codice Penale.
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Art. 650. Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.
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martedì 22 febbraio 2000

Avvocato penalista - Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti. Art. 649 del Codice Penale.

 
Avvocato penalista  - Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti. Art. 649 del Codice Penale.
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Art. 649. Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti.
 
Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:
 
1) del coniuge non legalmente separato;
 
2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;
 
3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
 
I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.
 
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli artt. 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone.
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lunedì 21 febbraio 2000

Avvocato penalista - Confisca. Art. 648 quater del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Confisca. Art. 648 quater del Codice Penale.
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Art. 648 quater (1) Confisca.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. (2)

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
 
In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti. (3)
 
(1) Articolo aggiunto dall'articolo 63, del D. L. 21 novembre 2007, n°. 231.
 
(2) Comma così modificato dall’art. 3, comma 4, lett. a), della L. 15 dicembre 2014, n°. 186.
 
(3) Comma così modificato dall’art. 3, comma 4, lett. b), della L. 15 dicembre 2014, n°. 186.
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domenica 20 febbraio 2000

Avvocato penalista - Autoriciclaggio. Art. 648 ter.1. del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Autoriciclaggio. Art. 648 ter.1. del Codice Penale.
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Art. 648 ter.1. Autoriciclaggio. (1)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 3, della L. 15 dicembre 2014, n°. 186.
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sabato 19 febbraio 2000

Avvocato penalista - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Art. 648 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Art. 648 ter del Codice Penale.
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Art. 648 ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. (1)

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

(1) Comma così modificato dall’art. 3, comma 2, della L. 15 dicembre 2014, n°. 186.
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venerdì 18 febbraio 2000

Avvocato penalista - Riciclaggio. Art. 648 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Riciclaggio. Art. 648 bis del Codice Penale.
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Art. 648 bis. Riciclaggio.
 
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. (1)
 
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
 
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
 
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
 
(1) Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, della L. 15 dicembre 2014, n°. 186.
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giovedì 17 febbraio 2000

Avvocato penalista - Ricettazione. Art. 648 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Ricettazione. Art. 648 del Codice Penale.
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Art. 648. Ricettazione.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). (1)

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

(1) Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, lett. b), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
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mercoledì 16 febbraio 2000

Avvocato penalista - Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito. Art. 647 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito. Art. 647 del Codice Penale.
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Art. 647. Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito.
 
È punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 309:
 
1) chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;
 
2) chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;
 
3) chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.
 
Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 309.
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martedì 15 febbraio 2000

Avvocato penalista - Appropriazione indebita. Art. 646 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Appropriazione indebita. Art. 646 del Codice Penale.
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Art. 646. Appropriazione indebita.
 
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 .
 
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
 
Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n°. 11 dell'articolo 61.
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lunedì 14 febbraio 2000

Avvocato penalista - Frode in emigrazione. Art. 645 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Frode in emigrazione. Art. 645 del Codice Penale.
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Art. 645. Frode in emigrazione.
 
Chiunque con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032 .
 
La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di due o più persone.
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domenica 13 febbraio 2000

Avvocato penalista - Prescrizione del reato di usura. Art. 644 ter del Codice Penale

Avvocato penalista  - Prescrizione del reato di usura. Art. 644 ter del Codice Penale.
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Art. 644 ter. Prescrizione del reato di usura.

La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.
 
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sabato 12 febbraio 2000

Avvocato penalista - Usura impropria. Art. 644 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Usura impropria. Art. 644 bis del Codice Penale.
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Art. 644 bis. Usura impropria. (1)
 
(1) L'articolo, aggiunto dall'art. 11 quinquies, comma secondo, del D. L. 8 giugno 1992, n°. 306, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n°. 356, sulla criminalità mafiosa, è stato poi abrogato dall'art. 1 della L. 7 marzo 1996, n°. 108, in materia di usura.
 
Lo stesso recitava:
 
"Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.
 
Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
 
Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644.''
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venerdì 11 febbraio 2000

Avvocato penalista - Usura. Art. 644 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Usura. Art. 644 del Codice Penale.
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Art. 644. Usura.
 
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
 
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
 
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
 
Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
 
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
 
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
 
1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
 
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
 
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
 
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
 
5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.
 
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.
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giovedì 10 febbraio 2000

Avvocato penalista - Circonvenzione di persone incapaci. Art. 643 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circonvenzione di persone incapaci. Art. 643 del Codice Penale.
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Art. 643. Circonvenzione di persone incapaci.
 
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065.
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mercoledì 9 febbraio 2000

Avvocato penalista - Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. Art. 642 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. Art. 642 del Codice Penale.
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Art. 642. Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. (1)

Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (2)

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro.

Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata.

Si procede a querela di parte.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 24 della L. 12 dicembre 2002, n°. 273.

2) Le parole: "da sei mesi a quattro anni." sono state così sotituite dall'art. 33 del D. L. 24 gennaio 2012, n°. 1, convertito con L. 24 marzo 2012, n°. 27.
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martedì 8 febbraio 2000

Avvocato penalista - Insolvenza fraudolenta. Art. 641 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Insolvenza fraudolenta. Art. 641 del Codice Penale.
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Art. 641. Insolvenza fraudolenta.
 
Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla è punito, a querela della persona offesa, qualora l'obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 516.
 
L'adempimento dell'obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.
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lunedì 7 febbraio 2000

Avvocato penalista - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Art. 640 quinquies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. Art. 640 quinquies del Codice Penale.
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Art. 640 quinquies. (1) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.
 
Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.
 
(1) Articolo inserito dalla L. 18 marzo 2008, n°. 48.
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domenica 6 febbraio 2000

Avvocato penalista - Applicabilità dell'articolo 322 ter. Art. 640 quater del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Applicabilità dell'articolo 322 ter. Art. 640 quater del Codice Penale.
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Art. 640 quater. Applicabilità dell'articolo 322 ter.
 
Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640 bis e 640 ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322 ter.
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sabato 5 febbraio 2000

Avvocato penalista - Frode informatica. Art. 640 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Frode informatica. Art. 640 ter del Codice Penale.
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Art. 640 ter. Frode informatica.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. (1)

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante. (2)

(1) Comma inserito dall’art. 9, comma 1, lett. a), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 933, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.

(2) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. b), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 933, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
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venerdì 4 febbraio 2000

Avvocato penalista - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Art. 640 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Art. 640 bis del Codice Penale.
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Art. 640 bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
 
La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
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giovedì 3 febbraio 2000

Avvocato penalista - Truffa. Art. 640 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Truffa. Art. 640 del Codice Penale.
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Art. 640. Truffa.
 
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
 
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
 
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;
 
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5). (1)
 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.
 
(1) Numero aggiunto dall’art. 3, comma 28, della L. 15 luglio 2009, n°. 94.
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mercoledì 2 febbraio 2000

Avvocato penalista - Casi di esclusione della perseguibilità a querela. Art. 639 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Casi di esclusione della perseguibilità a querela. Art. 639 bis del Codice Penale.
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Art. 639 bis. Casi di esclusione della perseguibilità a querela.
 
Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.
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martedì 1 febbraio 2000

Avvocato penalista - Deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Art. 639 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Deturpamento e imbrattamento di cose altrui. Art. 639 del Codice Penale.
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Art. 639. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro.

Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro. (1)

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. (2)

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio. (2)

(1) Il comma che recitava: "Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 e si procede d'ufficio." è stato così sostituito dall'art. 3, comma 3, lettera b), della L. 15 luglio 2009, n°. 94.

(2) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3, lettera c) della L. 15 luglio 2009, n°. 94.
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