http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: gennaio 2000

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lunedì 31 gennaio 2000

Avvocato penalista - Uccisione o danneggiamento di animali altrui. Art. 638 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Uccisione o danneggiamento di animali altrui. Art. 638 del Codice Penale.
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Art. 638. Uccisione o danneggiamento di animali altrui.
 
Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.
 
La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
 
Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.
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domenica 30 gennaio 2000

Avvocato penalista - Ingresso abusivo nel fondo altrui. Art. 637 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Ingresso abusivo nel fondo altrui. Art. 637 del Codice Penale.
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Art. 637. Ingresso abusivo nel fondo altrui.
 
Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.
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sabato 29 gennaio 2000

Avvocato penalista - Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. Art. 636 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. Art. 636 del Codice Penale.
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Art. 636. Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.

Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da euro 10 a euro 103.

Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da euro 20 a euro 206.

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dall'introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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venerdì 28 gennaio 2000

Avvocato penalista - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Art. 635 quinquies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Art. 635 quinquies del Codice Penale.
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Art. 635 quinquies. (1)  Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.
 
Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
 
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
 
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
 
(1) Articolo inserito dalla L. 18 marzo 2008, n°. 48.
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giovedì 27 gennaio 2000

Avvocato penalista - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici. Art. 635 quater del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici. Art. 635 quater del Codice Penale.
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Art. 635 quater. (1) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
 
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
 
(1) Articolo inserito dalla L. 18 marzo 2008, n°. 48.
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mercoledì 26 gennaio 2000

Avvocato penalista - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Art. 635 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Art. 635 ter del Codice Penale.
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Art. 635 ter. (1) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

(1) Articolo inserito dalla L. 18 marzo 2008, n°. 48.
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martedì 25 gennaio 2000

Avvocato penalista - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. Art. 635 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. Art. 635 bis del Codice Penale.
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Art. 635 bis. (1) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio.
 
(1) Articolo così modificato dalla L. 18 marzo 2008, n°. 48.
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lunedì 24 gennaio 2000

Avvocato penalista - Danneggiamento. Art. 635 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Danneggiamento. Art. 635 del Codice Penale.
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Art. 635. Danneggiamento.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1) con violenza alla persona o con minaccia;

2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;

3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati (1), o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;

4) sopra opere destinate all'irrigazione;

5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;

5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. (2)

(1) Parole introdotte dall’art. 3, comma 2, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n°. 94.

(2) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 2, lett. b), della L. 15 luglio 2009, n°. 94.
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domenica 23 gennaio 2000

Avvocato penalista - Turbativa violenta del possesso di cose immobili. Art. 634 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Turbativa violenta del possesso di cose immobili. Art. 634 del Codice Penale.
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Art. 634. Turbativa violenta del possesso di cose immobili.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309.

Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.
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sabato 22 gennaio 2000

Avvocato penalista - Invasione di terreni o edifici. Art. 633 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Invasione di terreni o edifici. Art. 633 del Codice Penale.
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Art. 633. Invasione di terreni o edifici.
 
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
 
Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi.
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venerdì 21 gennaio 2000

Avvocato penalista - Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi. Art. 632 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi. Art. 632 del Codice Penale.
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Art. 632. Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi.

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.
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giovedì 20 gennaio 2000

Avvocato penalista - Usurpazione. Art. 631 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Usurpazione. Art. 631 del Codice Penale.
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Art. 631. Usurpazione.

Chiunque per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.
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mercoledì 19 gennaio 2000

Avvocato penalista - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. Art. 630 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. Art. 630 del Codice Penale.
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Art. 630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. (1)
 
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
 
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
 
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
 
Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605.
 
Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
 
Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
 
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.
 
Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi
prevista dal terzo comma.
 
I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.
 
(1) La Corte Costituzionale, con sentenza 19 marzo 2012, n°. 68, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità."
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martedì 18 gennaio 2000

Avvocato penalista - Estorsione. Art. 629 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Estorsione. Art. 629 del Codice Penale.
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Art. 629. Estorsione.
 
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. (1)
 
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000 (2) se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
 
(1) Le parole: "da euro 516 a euro 2.065" sono state così sostituite dalla L. 27 gennaio 2012, n°. 3.
 
(2) Le parole: "da euro 1.032 a euro 3.098" sono state così sostituite dalla L. 27 gennaio 2012, n°. 3.
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lunedì 17 gennaio 2000

Avvocato penalista - Rapina. Art. 628 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rapina. Art. 628 del Codice Penale.
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Art. 628. Rapina.

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi , o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;

3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; (2)

3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto; (1)

3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro; (1)

3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne. (4)

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti. (3)

(1) Numero aggiunto dall'art. 3 della L. 15 luglio 2009, n°. 94.

(2) Numero aggiunto dall'art. 3 della L. 15 luglio 2009, n°. 94 e, successivamente, così modificato dall’art. 7, comma 2, lett. a), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.

(3) Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 15 luglio 2009, n°. 94.

(4) Numero aggiunto dall’art. 7, comma 2, lett. b), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
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domenica 16 gennaio 2000

Avvocato penalista - Sottrazione di cose comuni. Art. 627 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Sottrazione di cose comuni. Art. 627 del Codice Penale.
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Art. 627. Sottrazione di cose comuni.
 
Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 20 a euro 206.
 
Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante.
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sabato 15 gennaio 2000

Avvocato penalista - Furti punibili a querela dell'offeso. Art. 626 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Furti punibili a querela dell'offeso. Art. 626 del Codice Penale.
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Art. 626. Furti punibili a querela dell'offeso.
 
Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206, e il delitto è punibile a querela della persona offesa:
 
1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita; (1)
 
2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;
 
3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente dal raccolto.
 
Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente.
 
(1) La Corte costituzionale con sentenza 13 dicembre 1988, n°. 1085 ha dichiarato l'illegittimità del presente numero nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore, della cosa sottratta.
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venerdì 14 gennaio 2000

Avvocato penalista - Circostanze attenuanti. Art. 625 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze attenuanti. Art. 625 bis del Codice Penale.
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Art. 625 bis. Circostanze attenuanti.
 
Nei casi previsti dagli articoli 624, 624 bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare.
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giovedì 13 gennaio 2000

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 625 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti. Art. 625 del Codice Penale.
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Art. 625. Circostanze aggravanti.

La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032:

1) (…) (1)

2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

3) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;

4) se il fatto è commesso con destrezza;

5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;

6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica; (3)

8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

8 bis) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto; (2)

8 ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro. (2)

Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549.

(1) Il numero 1) che recitava: “ 1. se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione” è stato soppresso dall’art. 2, comma 3, della L. 26 marzo 2001 n. 128.

(2) Numero aggiunto dall’art. 3, comma 26, della L. 15 luglio 2009, n°. 94.

(3) Numero inserito dall’art. 8, comma 1, lett. a), del D. L. 14 agosto 2013, n°. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, né. 119.
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mercoledì 12 gennaio 2000

Avvocato penalista - Furto in abitazione e furto con strappo. Art. 624 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Furto in abitazione e furto con strappo. Art. 624 bis del Codice Penale.
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Art. 624 bis. Furto in abitazione e furto con strappo.

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
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martedì 11 gennaio 2000

Avvocato penalista - Furto. Art. 624 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Furto. Art. 624 del Codice Penale.
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Art. 624. Furto.
 
Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.
 
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.
 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625.
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lunedì 10 gennaio 2000

Avvocato penalista - Altre comunicazioni e conversazioni. Art. 623 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Altre comunicazioni e conversazioni. Art. 623 bis del Codice Penale.
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Art. 623 bis. Altre comunicazioni e conversazioni.
 
Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati.
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domenica 9 gennaio 2000

Avvocato penalista - Rivelazione di segreti scientifici o industriali. Art. 623 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rivelazione di segreti scientifici o industriali. Art. 623 del Codice Penale.
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Art.623. Rivelazione di segreti scientifici o industriali.
 
Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.
 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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sabato 8 gennaio 2000

Avvocato penalista - Rivelazione di segreto professionale. Art. 622 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rivelazione di segreto professionale. Art. 622 del Codice Penale.
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Art. 622. Rivelazione di segreto professionale.

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (1), sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

(1) Parole introdotte dall’art. 15, comma 3, lett. c) della L. 28 dicembre 2005, n°. 262.
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venerdì 7 gennaio 2000

Avvocato penalista - Rivelazione del contenuto di documenti segreti. Art. 621 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rivelazione del contenuto di documenti segreti. Art. 621 del Codice Penale.
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Art. 621. Rivelazione del contenuto di documenti segreti.
 
Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
 
Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi.
 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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giovedì 6 gennaio 2000

Avvocato penalista - Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni. Art. 620 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni. Art. 620 del Codice Penale.
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Art. 620. Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.

L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad altri che non sia il destinatario ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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mercoledì 5 gennaio 2000

Avvocato penalista - Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni. Art. 619 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni. Art. 619 del Codice Penale.
 
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Art. 619. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.
 
L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo 616 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 
Se il colpevole senza giusta causa rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 30 a euro 516.
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martedì 4 gennaio 2000

Avvocato penalista - Rivelazione del contenuto di corrispondenza. Art. 618 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rivelazione del contenuto di corrispondenza. Art. 618 del Codice Penale.
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Art. 618. Rivelazione del contenuto di corrispondenza.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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lunedì 3 gennaio 2000

Avvocato penalista - Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche. Art. 617 sexies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche. Art. 617 sexies del Codice Penale.
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Art. 617 sexies. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.
 
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.
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domenica 2 gennaio 2000

Avvocato penalista - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Art. 617 quinquies del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Art. 617 quinquies del Codice Penale.
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Art. 617 quinquies. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.
 
Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.
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sabato 1 gennaio 2000

Avvocato penalista - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. Art. 617 quater del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. Art. 617 quater del Codice Penale.
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Art. 617 quater. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.
 
Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
 
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
 
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
 
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
 
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
 
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
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