http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: luglio 1999

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sabato 31 luglio 1999

Avvocato penalista - Turbata libertà dell'industria o del commercio. Art. 513 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Turbata libertà dell'industria o del commercio. Art. 513 del Codice Penale.
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Art. 513 del Codice Penale. Turbata libertà dell'industria o del commercio.

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032
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venerdì 30 luglio 1999

Avvocato penalista - Pena accessoria. Art. 512 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pena accessoria. Art. 512 del Codice Penale.
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Art. 512 del Codice Penale. Pena accessoria.
 
La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti importa l'interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.
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giovedì 29 luglio 1999

Avvocato penalista - Pena per i capi promotori e organizzatori. Art. 511 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pena per i capi promotori e organizzatori. Art. 511 del Codice Penale.
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Art. 511 del Codice Penale. Pena per i capi promotori e organizzatori.
 
Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.
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mercoledì 28 luglio 1999

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 510 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti. Art. 510 del Codice Penale.
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Art. 510 del Codice Penale. Circostanze aggravanti.
 
Quando i fatti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono commessi in tempo di guerra, ovvero hanno determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate.
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martedì 27 luglio 1999

Avvocato penalista - Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro. Art. 509 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro. Art. 509 del Codice Penale.
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Art. 509 del Codice Penale. Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro.
 
Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516.
 
[ Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale rifiuta o, comunque, omette di eseguire una decisione del magistrato del lavoro, pronunciata su una controversia relativa alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni. ] (1)
 
(1) Comma abrogato dall'art. 1 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n°. 758.
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lunedì 26 luglio 1999

Avvocato penalista - Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio. Art. 508 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio. Art. 508 del Codice Penale.
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Art. 508 del Codice Penale. Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio.

Chiunque, col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l'altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a euro 516, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un'altra delle cose indicate nella disposizione precedente.
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domenica 25 luglio 1999

Avvocato penalista - Boicottaggio. Art. 507 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Boicottaggio. Art. 507 del Codice Penale.
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Art. 507 del Codice Penale. Boicottaggio. (1)
 
Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni.
 
Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni.
 
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 17 aprile 1969, n°. 84, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 507 c. p., per la parte relativa all'ipotesi della propaganda e nei limiti di cui alla motivazione.
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sabato 24 luglio 1999

Avvocato penalista - Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci. Art. 506 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci. Art. 506 del Codice Penale.
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Art. 506 del Codice Penale. Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci. (1)

Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla metà.

1) La Corte costituzionale, con sentenza 17 luglio 1975, n°. 222, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 506, in relazione all'art. 505 c.p., nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alla loro dipendenza.
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venerdì 23 luglio 1999

Avvocato penalista - Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta. Art. 505 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta. Art. 505 del Codice Penale.
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Art. 505 del Codice Penale. Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta.
 
Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti dall'articolo 502 soltanto per solidarietà con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero soltanto per protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite.
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giovedì 22 luglio 1999

Avvocato penalista - Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero. Art. 504 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero. Art. 504 del Codice Penale.
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Art. 504 del Codice Penale. Coazione alla pubblica autorità mediante serrata o sciopero. (1)
 
Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 è commesso con lo scopo di costringere l'autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
 
(1) La Corte costituzionale con sentenza n°. 165/1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 504 c.p., nella parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l'autorità a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.
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mercoledì 21 luglio 1999

Avvocato penalista - Serrata e sciopero per fini non contrattuali. Art. 503 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Serrata e sciopero per fini non contrattuali. Art. 503 del Codice Penale.
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Art. 503 del Codice Penale. Serrata e sciopero per fini non contrattuali. (1)

Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a euro 1.032, se si tratta d'un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a euro 103 se si tratta di lavoratori.

(1) La Corte costituzionale con sentenza n°. 290/1974 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 503 c.p., nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.
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martedì 20 luglio 1999

Avvocato penalista - Serrata e sciopero per fini contrattuali. Art. 502 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Serrata e sciopero per fini contrattuali. Art. 502 del Codice Penale.
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Art. 502 del Codice Penale. Serrata e sciopero per fini contrattuali.

[Art. 502. Serrata e sciopero per fini contrattuali. (1)

Il datore di lavoro, che, col solo scopo d'imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, è punito con la multa non inferiore a lire due milioni.

I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o più abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire duecentomila.]

(1) La Corte costituzionale con sentenza 4 maggio 1960, n°. 29 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
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lunedì 19 luglio 1999

Avvocato penalista - Manovre speculative su merci. Art. 501 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Manovre speculative su merci. Art. 501 bis del Codice Penale.
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Art. 501 bis del Codice Penale. Manovre speculative su merci.
 
Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.
 
Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle medesime attività, ne sottrae all'utilizzazione o al consumo rilevanti quantità.
 
L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull'istruzione formale.
 
L'autorità giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all'articolo 625 del codice di procedura penale.
 
La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attività commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorità e la pubblicazione della sentenza. (1)
 
(1) Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 1, del D. L. 15 ottobre 1976, n°. 704, poi convertito nella Legge 27 novembre 1976, n°. 787.
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domenica 18 luglio 1999

Avvocato penalista - Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio. Art. 501 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio. Art. 501 del Codice Penale.
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Art. 501 del Codice Penale. Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio.

Chiunque al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822.

Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate.

Le pene sono raddoppiate:

1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri;

2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
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sabato 17 luglio 1999

Avvocato penalista - Diffusione di una malattia delle piante o degli animali. Art. 500 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Diffusione di una malattia delle piante o degli animali. Art. 500 del Codice Penale.
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Art. 500 del Codice Penale. Diffusione di una malattia delle piante o degli animali.
 
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
 
Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da euro 103 a euro 2.065.
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venerdì 16 luglio 1999

Avvocato penalista - Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione. Art. 499 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione. Art. 499 del Codice Penale.
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Art. 499 del Codice Penale. Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione.

Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a euro 2.065.
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giovedì 15 luglio 1999

Avvocato penalista - Usurpazione di titoli o di onori. Art. 498 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Usurpazione di titoli o di onori. Art. 498 del Codice Penale.
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Art. 498 del Codice Penale. Usurpazione di titoli o di onori.
 
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497 ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi (1) di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.
 
Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.
 
Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione con le modalità stabilite dall'articolo 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n°. 689.
 
(1) Parole introdotte dall’art. 1 ter, comma 2, del D. L. 30 dicembre 2005, n°. 272, convertito con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2006, n°. 49.
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mercoledì 14 luglio 1999

Avvocato penalista - Possesso di segni distintivi contraffatti. Art. 497 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Possesso di segni distintivi contraffatti. Art. 497 ter del Codice Penale.
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Art. 497 ter del Codice Penale. Possesso di segni distintivi contraffatti.
 
Le pene di cui all'articolo 497 bis si applicano anche, rispettivamente:
 
1) a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione;
 
2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne fa uso. (1)
 
(1) Articolo inserito dall’art. 10 bis, comma 1, del D. L. 27 luglio 2005, n°. 144, convertito con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n°. 155.
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martedì 13 luglio 1999

Avvocato penalista - Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Art. 497 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Art. 497 bis del Codice Penale.
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Art. 497 bis del Codice Penale. Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio è punito con la reclusione da due a cinque anni. (2)

La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale. (1)

(1) Articolo inserito dall’art. 10, comma 4, del D. L. 27 luglio 2005, n°. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n°. 155.

(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b-bis), del D. L. 18 febbraio 2015, n°. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n°. 43.
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lunedì 12 luglio 1999

Avvocato penalista - Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati. Art. 497 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati. Art. 497 del Codice Penale.
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Art. 497 del Codice Penale. Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati.

Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
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domenica 11 luglio 1999

Avvocato penalista - False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. Art. 496 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. Art. 496 del Codice Penale.
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Art. 496 del Codice Penale. False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri.
 
Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (1)
 
1) Articolo inserito dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n°. 92.
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sabato 10 luglio 1999

Avvocato penalista - Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali. Art. 495 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali. Art. 495 ter del Codice Penale.
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Art. 495 ter del Codice Penale. Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali.

Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Il fatto è aggravato se commesso nell’esercizio di una professione sanitaria. (1)

(1) Articolo inserito dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n°. 92.
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venerdì 9 luglio 1999

Avvocato penalista - Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri. Art. 495 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri. Art. 495 bis del Codice Penale.
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Art. 495 bis del Codice Penale. Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri.

Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno. (1)

(1) Articolo inserito dalla Legge 18 marzo 2008, n°. 48.
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giovedì 8 luglio 1999

Avvocato penalista - Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Art. 495 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Art. 495 del Codice Penale.
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Art. 495 del Codice Penale. Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.
 
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
 
La reclusione non è inferiore a due anni:
 
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
 
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome. (1)
 
(1) Articolo così modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n°. 92.
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mercoledì 7 luglio 1999

Avvocato penalista - Sostituzione di persona. Art. 494 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Sostituzione di persona. Art. 494 del Codice Penale.
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Art. 494 del Codice Penale. Sostituzione di persona.
 
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno.
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martedì 6 luglio 1999

Avvocato penalista - Casi di perseguibilità a querela. Art. 493 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Casi di perseguibilità a querela. Art. 493 bis del Codice Penale.
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Art. 493 bis del Codice Penale. Casi di perseguibilità a querela.
 
I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa.
 
Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.
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lunedì 5 luglio 1999

Avvocato penalista - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico. Art. 493 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico. Art. 493 del Codice Penale.
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Art. 493 del Codice Penale. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.
 
Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.
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domenica 4 luglio 1999

Avvocato penalista - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti. Art. 492 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti. Art. 492 del Codice Penale.
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Art. 492 del Codice Penale. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.
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sabato 3 luglio 1999

Avvocato penalista - Documenti informatici. Art. 491 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Documenti informatici. Art. 491 bis del Codice Penale.
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Art. 491 bis del Codice Penale. Documenti informatici.
 
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (1), si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. (2)
 
(1) Le parole: “aventi efficacia probatoria” sono state inserite dall’art. 3, comma 1, lett. a), della L. 18 marzo 2008, n.° 48.
 
(2) Il periodo che recitava: “A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli” è stato soppresso dall’art. 3, comma 1, lett. b), della L. 18 marzo 2008, n°. 48.
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venerdì 2 luglio 1999

Avvocato penalista - Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena. Art. 491 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena. Art. 491 del Codice Penale.
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Art. 491 del Codice Penale. Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena.
 
Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 485, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.
 
Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.
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giovedì 1 luglio 1999

Avvocato penalista - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. Art. 490 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. Art. 490 del Codice Penale.
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Art. 490 del Codice Penale. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.
 
Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico, o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute.
 
Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.
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