http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: maggio 1999

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lunedì 31 maggio 1999

Avvocato penalista - Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto. Art. 462 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto. Art. 462 del Codice Penale.
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Art. 462 del Codice Penale. Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto.
 
Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in
circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da euro 10 a euro 206.
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domenica 30 maggio 1999

Avvocato penalista - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Art. 461 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Art. 461 del Codice Penale.
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Art. 461 del Codice Penale. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
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sabato 29 maggio 1999

Avvocato penalista - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. Art. 460 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. Art. 460 del Codice Penale.
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Art. 460 del Codice Penale. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.
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venerdì 28 maggio 1999

Avvocato penalista - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. Art. 459 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. Art. 459 del Codice Penale.
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Art. 459 del Codice Penale. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.
 
Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
 
Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
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giovedì 27 maggio 1999

Avvocato penalista - Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete. Art. 458 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete. Art. 458 del Codice Penale.
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Art. 458 del Codice Penale. Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete.

Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.

Per carte di pubblico credito s'intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte o cedole al portatore emesse dai governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.
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mercoledì 26 maggio 1999

Avvocato penalista - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. Art. 457 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. Art. 457 del Codice Penale.
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Art. 457 del Codice Penale. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.
 
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
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martedì 25 maggio 1999

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 456 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti. Art. 456 del Codice Penale.
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Art. 456 del Codice Penale. Circostanze aggravanti.
 
Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.
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lunedì 24 maggio 1999

Avvocato penalista - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. Art. 455 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. Art. 455 del Codice Penale.
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Art. 455 del Codice Penale. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.
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domenica 23 maggio 1999

Avvocato penalista - Alterazione di monete. Art. 454 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Alterazione di monete. Art. 454 del Codice Penale.
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Art. 454 del Codice Penale. Alterazione di monete.

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.
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sabato 22 maggio 1999

Avvocato penalista - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. Art. 453 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. Art. 453 del Codice Penale.
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Art. 453 del Codice Penale. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.
 
E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:
 
1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
 
2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
 
3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
 
4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
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venerdì 21 maggio 1999

Avvocato penalista - Delitti colposi contro la salute pubblica. Art. 452 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Delitti colposi contro la salute pubblica. Art. 452 del Codice Penale.
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Art. 452 del Codice Penale. Delitti colposi contro la salute pubblica.

Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte; (1)

2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;

3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D. Lgs. Lgt. 10 agosto 1944, n°. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo.
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giovedì 20 maggio 1999

Avvocato penalista - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro. Art. 451 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro. Art. 451 del Codice Penale.
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Art. 451 del Codice Penale. Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 10 a euro 516.
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mercoledì 19 maggio 1999

Avvocato penalista - Delitti colposi di pericolo. Art. 450 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Delitti colposi di pericolo. Art. 450 del Codice Penale.
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Art. 450 del Codice Penale. Delitti colposi di pericolo.
 
Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di una inondazione, di un naufragio, o della sommersione di una nave o di un altro edificio natante, è punito con la reclusione fino a due anni.
 
La reclusione non è inferiore a un anno se il colpevole ha trasgredito ad una particolare ingiunzione dell'autorità diretta alla rimozione del pericolo.
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martedì 18 maggio 1999

Avvocato penalista - Delitti colposi di danno. Art. 449 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Delitti colposi di danno. Art. 449 del Codice Penale.
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Art. 449 del Codice Penale. Delitti colposi di danno.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.
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lunedì 17 maggio 1999

Avvocato penalista - Pene accessorie. Art. 448 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pene accessorie. Art. 448 del Codice Penale.
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Art. 448 del Codice Penale. Pene accessorie.
 
La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza.
 
La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo.
 
La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.
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domenica 16 maggio 1999

Avvocato penalista - Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti. Art. 447 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti. Art. 447 del Codice Penale.
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Art. 447 del Codice Penale. Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti.
 
[Art. 447. Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti.
 
Chiunque, senza essere concorso nel delitto preveduto dall'articolo precedente, adibisce o lascia che sia adibito un locale, pubblico o privato, a convegno di persone che vi accedano per darsi all'uso di sostanze stupefacenti, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire ventimila a quattrocentomila.
 
Si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa da lire quarantamila a duecentomila a chi accede nei detti locali per darsi all'uso di sostanze stupefacenti.] (1)
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 110 della Legge 22 dicembre 1975, n°. 685.
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sabato 15 maggio 1999

Avvocato penalista - Confisca obbligatoria. Art. 446 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Confisca obbligatoria. Art. 446 del Codice Penale.
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Art. 446 del Codice Penale. Confisca obbligatoria.
 
In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria.
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venerdì 14 maggio 1999

Avvocato penalista - Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica. Art. 445 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica. Art. 445 del Codice Penale.
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Art. 445 del Codice Penale. Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.
 
Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
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giovedì 13 maggio 1999

Avvocato penalista - Commercio di sostanze alimentari nocive. Art. 444 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Commercio di sostanze alimentari nocive. Art. 444 del Codice Penale.
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Art. 444 del Codice Penale. Commercio di sostanze alimentari nocive.
 
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51.
 
La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.
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mercoledì 12 maggio 1999

Avvocato penalista - Commercio o somministrazione di medicinali guasti. Art. 443 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Commercio o somministrazione di medicinali guasti. Art. 443 del Codice Penale.
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Art. 443 del Codice Penale. Commercio o somministrazione di medicinali guasti.
 
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
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martedì 11 maggio 1999

Avvocato penalista - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate. Art. 442 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate. Art. 442 del Codice Penale.
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Art. 442 del Codice Penale. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate.

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.
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lunedì 10 maggio 1999

Avvocato penalista - Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute. Art. 441 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute. Art. 441 del Codice Penale.
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Art. 441 del Codice Penale. Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute.
 
Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a euro 309.
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domenica 9 maggio 1999

Avvocato penalista - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari. Art. 440 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari. Art. 440 del Codice Penale.
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Art. 440 del Codice Penale. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari.

Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.
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sabato 8 maggio 1999

Avvocato penalista - Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari. Art. 439 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari. Art. 439 del Codice Penale.
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Art. 439 del Codice Penale. Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari.
 
Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
 
Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte. (1)
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D. Lgs. Lgt. 10 agosto 1944, n°. 224.
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venerdì 7 maggio 1999

Avvocato penalista - Epidemia. Art. 438 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Epidemia. Art. 438 del Codice Penale.
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Art. 438 del Codice Penale. Epidemia.
 
Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo.
 
Se dal fatto deriva la morte di più persone, si applica la pena di morte. (1)
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D. Lgs. Lgt. 10 agosto 1944, n°. 224.
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giovedì 6 maggio 1999

Avvocato penalista - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Art. 437 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Art. 437 del Codice Penale.
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Art. 437 del Codice Penale. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.
 
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
 
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
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mercoledì 5 maggio 1999

Avvocato penalista - Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni. Art. 436 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni. Art. 436 del Codice Penale.
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Art. 436 del Codice Penale. Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni.
 
Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio o all'opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l'incendio sia estinto, o che sia prestata opera di difesa o di assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni.
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martedì 4 maggio 1999

Avvocato penalista - Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti. Art. 435 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti. Art. 435 del Codice Penale.
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Art. 435 del Codice Penale. Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti.
 
Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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lunedì 3 maggio 1999

Avvocato penalista - Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi. Art. 434 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi. Art. 434 del Codice Penale.
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Art. 434 del Codice Penale. Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.
 
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.
 
La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.
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domenica 2 maggio 1999

Avvocato penalista - Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni. Art. 433 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni. Art. 433 del Codice Penale.
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Art. 433 del Codice Penale. Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioni.
 
Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per l'illuminazione o per le industrie, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.
 
La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.
 
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
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sabato 1 maggio 1999

Avvocato penalista - Attentati alla sicurezza dei trasporti. Art. 432 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Attentati alla sicurezza dei trasporti. Art. 432 del Codice Penale.
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Art. 432 del Codice Penale. Attentati alla sicurezza dei trasporti.
 
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
 
Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria.
 
Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
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