http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: febbraio 1999

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domenica 28 febbraio 1999

Avvocato penalista - Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale. Art. 379 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale. Art. 379 bis del Codice Penale.
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Art. 379 bis del Codice Penale. Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale.
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno.
 
La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale.
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sabato 27 febbraio 1999

Avvocato penalista - Favoreggiamento reale. Art. 379 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Favoreggiamento reale. Art. 379 del Codice Penale.
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Art. 379 del Codice Penale. Favoreggiamento reale.

Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 a euro 1.032 se si tratta di contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
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venerdì 26 febbraio 1999

Avvocato penalista - Favoreggiamento personale. Art. 378 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Favoreggiamento personale. Art. 378 del Codice Penale.
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Art. 378 del Codice Penale. Favoreggiamento personale.
 
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni. (1)
 
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
 
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.
 
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
 
(1) Il comma che recitava: “Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.” è stato così modificato dall’art. 10, co. 9, della L. 20 dicembre 2012, n°. 237.
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giovedì 25 febbraio 1999

Avvocato penalista - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Art. 377 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Art. 377 bis del Codice Penale.
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Art. 377 bis del Codice Penale. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. (1)
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
 
(1) Articolo inserito dall’art. 20 della L. 1 marzo 2001, n°. 63.
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mercoledì 24 febbraio 1999

Avvocato penalista - Intralcio alla giustizia. Art. 377 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Intralcio alla giustizia. Art. 377 del Codice Penale.
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Art. 377 del Codice Penale. Intralcio alla giustizia. (1)
 
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi (2).
 
La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.
 
Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo. (3)
 
Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339. (3)
 
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
 
(1) La precedente rubrica. “Subornazione” è stata così modificata dall’attuale art. 14, comma 1, della L. 16 marzo 2006, n°. 146.
 
(2) il comma che recitava: "Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazione davanti all'autorità giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi." è stato così sostituito dall'art. 10, co. 8, della L. 20 dicembre 2012, n°. 237.
 
(3) Questo comma è stato inserito dall’art. 14, comma 2, della L. 16 marzo 2006, n°. 146.
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martedì 23 febbraio 1999

Avvocato penalista - Ritrattazione. Art. 376 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Ritrattazione. Art. 376 del Codice Penale.
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Art. 376 del Codice Penale. Ritrattazione.
 
Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonché dall’articolo 378 (1), il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento.
 
Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.
 
(1) Le parole: “nonché dall’art. 378” sono state inserite dall’art. 1, comma 6, della L. 15 luglio 2009, n°. 94.
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lunedì 22 febbraio 1999

Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 375 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanze aggravanti. Art. 375 del Codice Penale.
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Art. 375 del Codice Penale. Circostanze aggravanti.
 
Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373 e 374, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.
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domenica 21 febbraio 1999

Avvocato penalista - False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale. Art. 374 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale. Art. 374 bis del Codice Penale.
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Art. 374 bis del Codice Penale. False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale. (1)
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione (2).
 
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.
 
(1) Rubrica così modificata dall’art. 10, comma 7, lett. b), della L. 20 dicembre 2012, n°. 237.
 
Il testo precedentemente in vigore era: “False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria.”.
 
(2) Comma così modificato dall’art. 10, comma 7, lett. a), della L. 20 dicembre 2012, n°. 237.
 
Il testo precedentemente in vigore era:
 
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.”.
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sabato 20 febbraio 1999

Avvocato penalista - Frode processuale. Art. 374 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Frode processuale. Art. 374 del Codice Penale.
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Art. 374 del Codice Penale. Frode processuale.
 
Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 
La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata (1).
 
(1) Comma così modificato dall’art. 10, comma 6, della L. 20 dicembre 2012, n°. 237.
 
Il testo precedentemente in vigore era: “La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.”.
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venerdì 19 febbraio 1999

Avvocato penalista - Falsa perizia o interpretazione. Art. 373 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Falsa perizia o interpretazione. Art. 373 del Codice Penale.
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Art. 373 del Codice Penale. Falsa perizia o interpretazione.
 
Il perito o l'interprete che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.
 
La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.
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giovedì 18 febbraio 1999

Avvocato penalista - Falsa testimonianza. Art. 372 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Falsa testimonianza. Art. 372 del Codice Penale.
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Art. 372 del Codice Penale. Falsa testimonianza.
 
Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni (1).
 
(1) Articolo così modificato prima dall'art. 11, comma secondo, del D. L. 8 giugno 1992, n°. 306, convertito, con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n°. 356, e, poi, dall’art. 10, comma 5, della L. 20 dicembre 2012, n°. 237.
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mercoledì 17 febbraio 1999

Avvocato penalista - False dichiarazioni al difensore. Art. 371 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista  - False dichiarazioni al difensore. Art. 371 ter del Codice Penale.
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Art. 371 ter del Codice Penale. False dichiarazioni al difensore.
 
Nelle ipotesi previste dall'articolo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni.
 
Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.
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martedì 16 febbraio 1999

Avvocato penalista - False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale. Art. 371 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale. Art. 371 bis del Codice Penale.
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Art. 371 bis del Codice Penale. False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale. (1) (2)

Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni (3).

Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere (4).

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore (5).

(1) Rubrica così modificata dall’art. 10, comma 4, lett. b), della L. 20 dicembre 2012, n°. 237.

Il testo precedentemente in vigore era: “False informazioni al pubblico ministero.”

(2) Articolo aggiunto dall'art. 11, primo comma, del D. L. 8 giugno 1992, n°. 306, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n°. 356, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa e così modificato dall'art. 25 della L. 8 agosto 1995, n°. 332.

Il testo precedentemente in vigore prevedeva, per il reato di cui al presente articolo, la pena della
reclusione da uno a cinque anni.

(3) Comma così modificato dall’art. 10, comma 4, lett. a), della L. 20 dicembre 2012, n°. 237.

Il testo precedentemente in vigore era: “Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni.”.

(4) Comma aggiunto dall'art. 25 della L. 8 agosto 1995, n°. 332.

L'art. 28, primo comma, della stessa legge ha così disposto: «1. La sospensione del procedimento penale prevista dal secondo comma dell'articolo 371-bis del codice penale, come modificato dall'articolo 25 della presente legge, non si applica relativamente ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata già esercitata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale. In tali casi resta ferma la competenza del tribunale».

(5) Comma aggiunto dall'art. 19 della L. 7 dicembre 2000, n°. 397.
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lunedì 15 febbraio 1999

Avvocato penalista - Falso giuramento della parte. Art. 371 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Falso giuramento della parte. Art. 371 del Codice Penale.
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Art. 371 del Codice Penale. Falso giuramento della parte.

Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di giuramento deferito d'ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
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domenica 14 febbraio 1999

Avvocato penalista - Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione. Art. 370 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione. Art. 370 del Codice Penale.
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Art. 370 del Codice Penale. Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione.
 
Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione.
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sabato 13 febbraio 1999

Avvocato penalista - Autocalunnia. Art. 369 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Autocalunnia. Art. 369 del Codice Penale.
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Art. 369 del Codice Penale. Autocalunnia.
 
Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle autorità indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
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venerdì 12 febbraio 1999

Avvocato penalista - Calunnia. Art. 368 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Calunnia. Art. 368 del Codice Penale.
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Art. 368 del Codice Penale. Calunnia.
 
Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni (1).
 
La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.
 
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte (2).
 
(1) Comma così modificato dall’art. 10, comma 3, della Legge 20 dicembre 2012, n°. 237.
 
Il testo precedentemente in vigore era il seguente:
 
“Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.”.
 
(2) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D. Lgs. Lgt. 10 agosto 1944, n°. 224.
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giovedì 11 febbraio 1999

Avvocato penalista - Simulazione di reato. Art. 367 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Simulazione di reato. Art. 367 del Codice Penale.
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Art. 367 del Codice Penale. Simulazione di reato.
 
Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
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mercoledì 10 febbraio 1999

Avvocato penalista - Rifiuto di uffici legalmente dovuti. Art. 366 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Rifiuto di uffici legalmente dovuti. Art. 366 del Codice Penale.
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Art. 366 del Codice Penale. Rifiuto di uffici legalmente dovuti.

Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.
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martedì 9 febbraio 1999

Avvocato penalista - Omissione di referto. Art. 365 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Omissione di referto. Art. 365 del Codice Penale.
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Art. 365 del Codice Penale. Omissione di referto.
 
Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'autorità indicata nell'articolo 361 è punito con la multa fino a euro 516.
 
Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.
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lunedì 8 febbraio 1999

Avvocato penalista - Omessa denuncia di reato da parte del cittadino. Art. 364 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Omessa denuncia di reato da parte del cittadino. Art. 364 del Codice Penale.
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Art. 364 del Codice Penale. Omessa denuncia di reato da parte del cittadino.
 
Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D. Lgs. Lgt. 10 agosto 1944, n°. 224.
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domenica 7 febbraio 1999

Avvocato penalista - Omessa denuncia aggravata. Art. 363 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Omessa denuncia aggravata. Art. 363 del Codice Penale.
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Art. 363 del Codice Penale. Omessa denuncia aggravata.
 
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni; ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria.
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sabato 6 febbraio 1999

Avvocato penalista - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio. Art. 362 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio. Art. 362 del Codice Penale.
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Art. 362 del Codice Penale. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.
 
L'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103.
 
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio riabilitative per fatti commessi da persone tossico dipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.
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venerdì 5 febbraio 1999

Avvocato penalista - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale. Art. 361 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale. Art. 361 del Codice Penale.
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Art. 361 del Codice Penale. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.
 
Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.
 
La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
 
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.
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giovedì 4 febbraio 1999

Avvocato penalista - Cessazione della qualità di pubblico ufficiale. Art. 360 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Cessazione della qualità di pubblico ufficiale. Art. 360 del Codice Penale.
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Art. 360 del Codice Penale. Cessazione della qualità di pubblico ufficiale.
 
Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo né la circostanza aggravante se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.
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mercoledì 3 febbraio 1999

Avvocato penalista - Persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Art. 359 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Art. 359 del Codice Penale.
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Art. 359 del Codice Penale. Persone esercenti un servizio di pubblica necessità.
 
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
 
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
 
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.
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martedì 2 febbraio 1999

Avvocato penalista - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio. Art. 358 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio. Art. 358 del Codice Penale.
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Art. 358 del Codice Penale. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.
 
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
 
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
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lunedì 1 febbraio 1999

Avvocato penalista - Nozione del pubblico ufficiale. Art. 357 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Nozione del pubblico ufficiale. Art. 357 del Codice Penale.
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Art. 357 del Codice Penale. Nozione del pubblico ufficiale.
 
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
 
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
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