http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: novembre 1998

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lunedì 30 novembre 1998

Avvocato penalista - Banda armata: casi di non punibilità. Art. 309 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Banda armata: casi di non punibilità. Art. 309 del Codice Penale.
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Art. 309 del Codice Penale. Banda armata: casi di non punibilità.
 
Nei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:
 
1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento della banda;
 
2) non essendo promotori o capi della banda, si ritirano dalla banda stessa, ovvero si arrendono, senza opporre resistenza e consegnando o abbandonando le armi.
 
Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui la banda è stata formata.
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domenica 29 novembre 1998

Avvocato penalista - Cospirazione: casi di non punibilità. Art. 308 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Cospirazione: casi di non punibilità. Art. 308 del Codice Penale.
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Art. 308 del Codice Penale. Cospirazione: casi di non punibilità.
 
Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è costituita, e anteriormente all'arresto, ovvero al procedimento:
 
1) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione;
 
2) non essendo promotori o capi, recedono dall'accordo o dall'associazione.
 
Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è stata costituita.
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sabato 28 novembre 1998

Avvocato penalista - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata. Art. 307 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata. Art. 307 del Codice Penale.
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Art. 307 del Codice Penale. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata.
 
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.
 
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuatamente.
 
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
 
Agli effetti della legge penale, s'intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.
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venerdì 27 novembre 1998

Avvocato penalista - Banda armata: formazione e partecipazione. Art. 306 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Banda armata: formazione e partecipazione. Art. 306 del Codice Penale.
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Art. 306 del Codice Penale. Banda armata: formazione e partecipazione.
 
Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.
 
Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni.
 
I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
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giovedì 26 novembre 1998

Avvocato penalista - Cospirazione politica mediante associazione. Art. 305 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Cospirazione politica mediante associazione. Art. 305 del Codice Penale.
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Art. 305 del Codice Penale. Cospirazione politica mediante associazione.
 
Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.
 
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
 
I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
 
Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.
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mercoledì 25 novembre 1998

Avvocato penalista - Cospirazione politica mediante accordo. Art. 304 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Cospirazione politica mediante accordo. Art. 304 del Codice Penale.
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Art. 304 del Codice Penale. Cospirazione politica mediante accordo.
 
Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.
 
Per i promotori la pena è aumentata.
 
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.
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martedì 24 novembre 1998

Avvocato penalista - Pubblica istigazione e apologia. Art. 303 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pubblica istigazione e apologia. Art. 303 del Codice Penale.
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Art. 303 del Codice Penale. Pubblica istigazione e apologia.
 
[Art. 303. Pubblica istigazione e apologia.
 
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente è punito per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.
 
La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente.] (1)
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n°. 205.
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lunedì 23 novembre 1998

Avvocato penalista - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo. Art. 302 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.  Art. 302 del Codice Penale.
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Art. 302 del Codice Penale. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo.
 
Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte (1) o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.
 
La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (2)
 
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione.
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D. Lgs. Lgt. n°. 224/1944.
 
(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), del D. L. 18 febbraio 2015, n°. 7.
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domenica 22 novembre 1998

Avvocato penalista - Concorso di reati. Art. 301 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Concorso di reati. Art. 301 del Codice Penale.
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Art. 301 del Codice Penale. Concorso di reati.
 
Quando l'offesa alla vita, all'incolumità, alla libertà o all'onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 280, 281, 282, 295, 296, 297 e 298, è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave.
 
Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.
 
Quando l'offesa alla vita, all'incolumità, alla libertà o all'onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati, applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti.
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sabato 21 novembre 1998

Avvocato penalista - Condizioni di reciprocità. Art. 300 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Condizioni di reciprocità. Art. 300 del Codice Penale.
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Art. 300 del Codice Penale. Condizioni di reciprocità.
 
Le disposizioni degli articoli 295, 296, 297 e 299 si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parità di tutela penale.
 
I capi di missione diplomatica sono equiparati ai capi di Stati esteri, a norma dell'articolo 298, soltanto se lo Stato straniero concede parità di tutela penale ai capi di missione diplomatica italiana.
 
Se la parità della tutela penale non esiste, si applicano le disposizioni dei titoli dodicesimo e tredicesimo; ma la pena è aumentata.
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venerdì 20 novembre 1998

Avvocato penalista - Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero. Art. 299 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero. Art. 299 del Codice Penale.
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Art. 299 del Codice Penale. Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero.
 
Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000.
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giovedì 19 novembre 1998

Avvocato penalista - Offese contro i rappresentanti di Stati esteri. Art. 298 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Offese contro i rappresentanti di Stati esteri. Art. 298 del Codice Penale.
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Art. 298 del Codice Penale. Offese contro i rappresentanti di Stati esteri.

[Art. 298. Offese contro i rappresentanti di Stati esteri.
 
Le disposizioni dei tre articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, sono commessi contro i rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo della Repubblica, in qualità di capi di missione diplomatica, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni] (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n°. 205.
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mercoledì 18 novembre 1998

Avvocato penalista - Offesa all'onore dei capi di Stati esteri. Art. 297 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Offesa all'onore dei capi di Stati esteri. Art. 297 del Codice Penale.
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Art. 297 del Codice Penale. Offesa all'onore dei capi di Stati esteri.
 
[Art. 297. Offesa all'onore dei capi di Stati esteri.
 
Chiunque nel territorio dello Stato offende l'onore o il prestigio del capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da uno a tre anni.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della Legge 25 giugno 1999, n°. 205.
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martedì 17 novembre 1998

Avvocato penalista - Offesa alla libertà dei capi di Stati esteri. Art. 296 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Offesa alla libertà dei capi di Stati esteri. Art. 296 del Codice Penale.
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Art. 296 del Codice Penale. Offesa alla libertà dei capi di Stati esteri.

Chiunque nel territorio dello Stato, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del capo di uno Stato estero è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
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lunedì 16 novembre 1998

Avvocato penalista - Attentato contro i Capi di Stati esteri. Art. 295 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Attentato contro i Capi di Stati esteri. Art. 295 del Codice Penale.
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Art. 295 del Codice Penale. Attentato contro i Capi di Stati esteri.
 
Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del capo di uno Stato estero è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni.
 
Se dal fatto è derivata la morte del capo dello Stato estero il colpevole è punito con la morte, nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con l'ergastolo.
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domenica 15 novembre 1998

Avvocato penalista - Attentati contro i diritti politici del cittadino. Art. 294 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Attentati contro i diritti politici del cittadino. Art. 294 del Codice Penale.
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Art. 294 del Codice Penale. Attentati contro i diritti politici del cittadino.
 
Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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sabato 14 novembre 1998

Avvocato penalista - Circostanza aggravante. Art. 293 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanza aggravante. Art. 293 del Codice Penale.
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Art. 293 del Codice Penale. Circostanza aggravante.
 
[Art. 293. Circostanza aggravante.
 
Nei casi indicati dai due articoli precedenti, la pena è aumentata se il fatto è commesso dal cittadino in territorio estero.] (1)
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n°. 85.
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venerdì 13 novembre 1998

Avvocato penalista - Circostanza aggravante. Art. 292 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Circostanza aggravante. Art. 292 bis del Codice Penale.
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Art. 292 bis del Codice Penale. Circostanza aggravante.
 
[Art. 292-bis. Circostanza aggravante.
 
La pena prevista nei casi indicati dall'articolo 278, dall'art. 290, comma secondo, e dall'art. 292, è aumentata, se il fatto è commesso dal militare in congedo.
 
Si considera militare in congedo chi, non essendo in servizio alle armi, non ha cessato di appartenere alle forze armate dello Stato, ai sensi degli articoli 8 e 9 del codice penale militare di pace.] (1)
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n°. 85.
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giovedì 12 novembre 1998

Avvocato penalista - Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato. Art. 292 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato. Art. 292 del Codice Penale.
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Art. 292 del Codice Penale. Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato.
 
Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
 
La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.
 
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.
 
Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.
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mercoledì 11 novembre 1998

Avvocato penalista - Vilipendio alla nazione italiana. Art. 291 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Vilipendio alla nazione italiana. Art. 291 del Codice Penale.
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Art. 291 del Codice Penale. Vilipendio alla nazione italiana.
 
Chiunque pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
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martedì 10 novembre 1998

Avvocato penalista - Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci. Art. 290 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci. Art. 290 bis del Codice Penale.
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Art. 290 bis del Codice Penale. Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci.
 
Agli effetti degli articoli 276, 277, 278, 279, 289, è parificato al presidente della Repubblica chi ne fa le veci.
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lunedì 9 novembre 1998

Avvocato penalista - Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate. Art. 290 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate. Art. 290 del Codice Penale.
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Art. 290 del Codice Penale. Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate.
 
Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
 
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o quelle della liberazione.
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domenica 8 novembre 1998

Avvocato penalista - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione. Art. 289 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione. Art. 289 bis del Codice Penale.
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Art. 289 bis del Codice Penale. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.
 
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
 
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
 
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
 
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
 
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni.
 
Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
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sabato 7 novembre 1998

Avvocato penalista - Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali. Art. 289 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali. Art. 289 del Codice Penale.
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Art. 289 del Codice Penale. Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali.
 
È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
 
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
 
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.
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venerdì 6 novembre 1998

Avvocato penalista - Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero. Art. 288 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero. Art. 288 del Codice Penale.
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Art. 288 del Codice Penale. Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero.

Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni.

La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.
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giovedì 5 novembre 1998

Avvocato penalista - Usurpazione di potere politico o di comando militare. Art. 287 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Usurpazione di potere politico o di comando militare. Art. 287 del Codice Penale.
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Art. 287 del Codice Penale. Usurpazione di potere politico o di comando militare.
 
Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
 
Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.
 
Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l'ergastolo; ed è punito con la morte, se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari. (1)
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D. Lgs. Lgt. n°. 224/1944.
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mercoledì 4 novembre 1998

Avvocato penalista - Guerra civile. Art. 286 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Guerra civile. Art. 286 del Codice Penale.
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Art. 286 del Codice Penale. Guerra civile.
 
Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato è punito con l'ergastolo.
 
Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con la morte (1).
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D. Lgs. Lgt. n°. 224/1944.
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martedì 3 novembre 1998

Avvocato penalista - Devastazione, saccheggio e strage. Art. 285 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Devastazione, saccheggio e strage. Art. 285 del Codice Penale.
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Art. 285 del Codice Penale. Devastazione, saccheggio e strage.
 
Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con la morte. (1)
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D. Lgs. Lgt. n°. 224/1944.
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lunedì 2 novembre 1998

Avvocato penalista - Insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Art. 284 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Insurrezione armata contro i poteri dello Stato. Art. 284 del Codice Penale.
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Art. 284 del Codice Penale. Insurrezione armata contro i poteri dello Stato.
 
Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con la morte.
 
Coloro che partecipano all'insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con la morte.
 
L'insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito. (1)
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D. Lgs. Lgt. n°. 224/1944.
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domenica 1 novembre 1998

Avvocato penalista - Attentato contro la costituzione dello Stato. Art. 283 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Attentato contro la costituzione dello Stato. Art. 283 del Codice Penale.
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Art. 283 del Codice Penale. Attentato contro la costituzione dello Stato.
 
Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
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