http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: ottobre 1998

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sabato 31 ottobre 1998

Avvocato penalista - Offesa all'onore del Capo del Governo. Art. 282 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Offesa all'onore del Capo del Governo. Art. 282 del Codice Penale.
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Art. 282 del Codice Penale. Offesa all'onore del Capo del Governo.
 
[Art. 282. Offesa all'onore del Capo del Governo.
 
Chiunque offende l'onore o il prestigio del Capo del Governo è punito con la reclusione da uno a cinque anni.] (1)
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 3 del D. Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n°. 288.
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venerdì 30 ottobre 1998

Avvocato penalista - Offesa alla libertà del Capo del Governo. Art. 281 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Offesa alla libertà del Capo del Governo. Art. 281 del Codice Penale.
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Art. 281 del Codice Penale. Offesa alla libertà del Capo del Governo.
 
[Art. 281. Offesa alla libertà del Capo del Governo.
 
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del Capo del Governo è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 3 del D. Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n°. 288.
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giovedì 29 ottobre 1998

Avvocato penalista - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi. Art. 280 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi. Art. 280 bis del Codice Penale.
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Art. 280 bis del Codice Penale. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
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mercoledì 28 ottobre 1998

Avvocato penalista - Attentato per finalità terroristiche o di eversione. Art. 280 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Attentato per finalità terroristiche o di eversione. Art. 280 del Codice Penale.
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Art. 280 del Codice Penale. Attentato per finalità terroristiche o di eversione.
 
Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.
 
Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
 
Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
 
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.
 
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
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martedì 27 ottobre 1998

Avvocato penalista - Lesa prerogativa della irresponsabilità del presidente della Repubblica. Art. 279 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Lesa prerogativa della irresponsabilità del presidente della Repubblica. Art. 279 del Codice Penale.
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Art. 279 del Codice Penale. Lesa prerogativa della irresponsabilità del presidente della Repubblica.
 
[Art. 279. Lesa prerogativa della irresponsabilità del presidente della Repubblica.
 
Chiunque pubblicamente, fa risalire al presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 103 a euro 1.032.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n°. 85.
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lunedì 26 ottobre 1998

Avvocato penalista - Offese all'onore o al prestigio del presidente della Repubblica. Art. 278 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Offese all'onore o al prestigio del presidente della Repubblica. Art. 278 del Codice Penale.
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Art. 278 del Codice Penale. Offese all'onore o al prestigio del presidente della Repubblica.
 
Chiunque offende l'onore o il prestigio del presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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domenica 25 ottobre 1998

Avvocato penalista - Offesa alla libertà del presidente della Repubblica. Art. 277 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Offesa alla libertà del presidente della Repubblica. Art. 277 del Codice Penale.
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Art. 277 del Codice Penale. Offesa alla libertà del presidente della Repubblica.
 
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
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sabato 24 ottobre 1998

Avvocato penalista - Attentato contro il presidente della Repubblica. Art. 276 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Attentato contro il presidente della Repubblica. Art. 276 del Codice Penale.
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Art. 276 del Codice Penale. Attentato contro il presidente della Repubblica.
 
Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica, è punito con l'ergastolo.
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venerdì 23 ottobre 1998

Avvocato penalista - Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico. Art. 275 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico. Art. 275 del Codice Penale.
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Art. 275 del Codice Penale. Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico.
 
[Art. 275. Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico.
 
Il cittadino, che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni od onorificenze, è punito con la reclusione fino a un anno.] (1)
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
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giovedì 22 ottobre 1998

Avvocato penalista - Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale. Art. 274 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale. Art. 274 del Codice Penale.
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Art. 274 del Codice Penale. Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale.
 
[Art. 274. Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale.
 
Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti o istituti o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l'autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.
 
La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero.] (1)
 
(1) La Corte costituzionale con la sentenza 3 luglio 1985, n°. 193 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
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mercoledì 21 ottobre 1998

Avvocato penalista - Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale. Art. 273 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale. Art. 273 del Codice Penale.
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Art. 273 del Codice Penale. Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale.

[Art. 273. Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale.

Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni.

Se l'autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire due milioni.] (1)

(1) La Corte costituzionale con la sentenza 3 luglio 1985, n°. 193 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
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martedì 20 ottobre 1998

Avvocato penalista - Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale. Art. 272 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale. Art. 272 del Codice Penale.
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Art. 272 del Codice Penale. Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale.
 
[Art. 272. Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale.
 
Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per l'instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
 
 Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni.
 
Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti.] (1)
 
(1) Articolo abrogato dall'art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n°. 85.
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lunedì 19 ottobre 1998

Avvocato penalista - Associazioni antinazionali. Art. 271 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Associazioni antinazionali. Art. 271 del Codice Penale.
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Art. 271 del Codice Penale. Associazioni antinazionali.
 
[Art. 271. Associazioni antinazionali.
 
Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano una attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.
 
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
 
Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente.] (1)
 
(1) La Corte costituzionale con sentenza 12 luglio 2001, n°. 243 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
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domenica 18 ottobre 1998

Avvocato penalista - Condotte con finalità di terrorismo. Art. 270 sexies del Codice Penale.

Avvocato penalista - Condotte con finalità di terrorismo. Art. 270 sexies del Codice Penale.
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Art. 270 sexies del Codice Penale. Condotte con finalità di terrorismo. (1)
 
1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. (2)
 
(1) L'articolo è stato introdotto con d.l. 27 luglio 2005, n°. 144, convertito con modificazioni nella l. 31 luglio 2005 n°. 155.
 
(2) Si tratta di una clausola di chiusura cosiddetta in bianco, in quanto consente l'automatico adeguamento dell'ordinamento italiano alle possibili ulteriori definizioni che possono essere elaborate da norma internazionali vincolanti per l'Italia.

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sabato 17 ottobre 1998

Avvocato penalista - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. Art. 270 quinquies del Codice Penale.

Avvocato penalista - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. Art. 270 quinquies del Codice Penale.
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Art. 270 quinquies del Codice Penale. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.
 
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
 
La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. (1)
 
Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (2)

(1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), D. L. 18 febbraio 2015, n°. 7.

(2) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 3, lett. b), D. L. 18 febbraio 2015, n°. 7.
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venerdì 16 ottobre 1998

Avvocato penalista - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo. Art. 270 quater 1 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo. Art. 270 quater 1 del Codice Penale.
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Art. 270 quater 1 del Codice Penale. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo. (1)
 
Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
 
(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, D. L. 18 febbraio 2015, n°. 7.
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giovedì 15 ottobre 1998

Avvocato penalista - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Art. 270 quater del Codice Penale.

Avvocato penalista - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Art. 270 quater del Codice Penale.
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Art. 270 quater del Codice Penale. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.
 
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
 
Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da tre a sei anni. (1)
 
(1) Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, D. L. 18 febbraio 2015, n°. 7.
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mercoledì 14 ottobre 1998

Avvocato penalista - Assistenza agli associati. Art. 270 ter del Codice Penale.

Avvocato penalista - Assistenza agli associati. Art. 270 ter del Codice Penale.
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Art. 270 ter del Codice Penale. Assistenza agli associati.
 
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.
 
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.
 
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
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martedì 13 ottobre 1998

Avvocato penalista - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Art. 270 bis del Codice Penale.

Avvocato penalista - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Art. 270 bis del Codice Penale.
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Art. 270 bis del Codice Penale. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
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lunedì 12 ottobre 1998

Avvocato penalista - Associazioni sovversive. Art. 270 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Associazioni sovversive. Art. 270 del Codice Penale.
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Art. 270 del Codice Penale. Associazioni sovversive.
 
Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
 
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
 
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.
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domenica 11 ottobre 1998

Avvocato penalista - Attività antinazionale del cittadino all'estero. Art. 269 del Codice Penale

Avvocato penalista - Attività antinazionale del cittadino all'estero. Art. 269 del Codice Penale.
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Art. 269 del Codice Penale. Attività antinazionale del cittadino all'estero.
 
[Art. 269. Attività antinazionale del cittadino all'estero. (1)
 
Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni]

(1) Articolo abrogato dall'art. 12 della L. 24 febbraio 2006, n°. 85.
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sabato 10 ottobre 1998

Avvocato penalista - Parificazione degli Stati alleati. Art. 268 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Parificazione degli Stati alleati. Art. 268 del Codice Penale.
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Art. 268 del Codice Penale. Parificazione degli Stati alleati.
 
Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.
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venerdì 9 ottobre 1998

Avvocato penalista - Disfattismo economico. Art. 267 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Disfattismo economico. Art. 267 del Codice Penale.
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Art. 267 del Codice Penale. Disfattismo economico.
 
Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.
 
Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni.
 
La reclusione è non inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.
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giovedì 8 ottobre 1998

Avvocato penalista - Istigazione di militari a disobbedire alle leggi. Art. 266 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Istigazione di militari a disobbedire alle leggi. Art. 266 del Codice Penale.
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Art. 266 del Codice Penale. Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.
 
Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.
 
La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente.
 
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra.
 
Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:
 
1) col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;
 
2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;
 
3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.
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mercoledì 7 ottobre 1998

Avvocato penalista - Disfattismo politico. Art. 265 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Disfattismo politico. Art. 265 del Codice Penale.
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Art. 265 del Codice Penale. Disfattismo politico.
 
Chiunque in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
 
La pena è non inferiore a quindici anni:
 
1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
 
2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
 
La pena è dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenza col nemico.
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martedì 6 ottobre 1998

Avvocato penalista - Infedeltà in affari di Stato. Art. 264 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Infedeltà in affari di Stato. Art. 264 del Codice Penale.
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Art. 264 del Codice Penale. Infedeltà in affari di Stato.
 
Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato, si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.
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lunedì 5 ottobre 1998

Avvocato penalista - Utilizzazione dei segreti di Stato. Art. 263 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Utilizzazione dei segreti di Stato. Art. 263 del Codice Penale.
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Art. 263 del Codice Penale. Utilizzazione dei segreti di Stato.
 
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragioni del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
 
Se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con la morte (1).
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D. Lgs. Lgt. n°. 224/1944.
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domenica 4 ottobre 1998

Avvocato penalista - Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione. Art. 262 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione. Art. 262 del Codice Penale.
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Art. 262 del Codice Penale. Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione.
 
Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.
 
Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.
 
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte (1).
 
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.
 
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D. Lgs. Lgt. n°. 224/1944.
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sabato 3 ottobre 1998

Avvocato penalista - Rivelazione di segreti di Stato. Art. 261 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Rivelazione di segreti di Stato. Art. 261 del Codice Penale.
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Art. 261 del Codice Penale. Rivelazione di segreti di Stato.
 
Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'art. 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
 
Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni.
 
Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la pena dell'ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena di morte (1).
 
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.
 
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D. Lgs. Lgt. n°. 224/1944.
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venerdì 2 ottobre 1998

Avvocato penalista - Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio. Art. 260 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio. Art. 260 del Codice Penale.
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Art. 260 del Codice Penale. Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio.
 
È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
 
1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;
 
2) è còlto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258;
 
3) è còlto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256.
 
Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.
 
Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica. (1)
 
(1) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 3 bis, D. L. 14 agosto 2013, n°. 93, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n°. 119.
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giovedì 1 ottobre 1998

Avvocato penalista - Agevolazione colposa. Art. 259 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Agevolazione colposa. Art. 259 del Codice Penale.
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Art. 259 del Codice Penale. Agevolazione colposa.
 
Quando l'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
 
Si applica la reclusione da tre a quindici anni se sono state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
 
Le stesse pene si applicano quando l'esecuzione dei delitti suddetti è stata resa possibile o soltanto agevolata per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza dei luoghi o delle zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato.
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