http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: settembre 1998

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mercoledì 30 settembre 1998

Avvocato penalista - Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. Art. 258 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione. Art. 258 del Codice Penale.
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Art. 258 del Codice Penale. Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione.
 
Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
 
Si applica l'ergastolo se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano.
 
Si applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D. Lgs. Lgt. n°. 224/1944.
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martedì 29 settembre 1998

Avvocato penalista - Spionaggio politico o militare. Art. 257 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Spionaggio politico o militare. Art. 257 del Codice Penale.
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Art. 257 del Codice Penale. Spionaggio politico o militare.
 
Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, o comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.
 
Si applica la pena di morte (1):
 
1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;
 
2) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D. Lgs. Lgt. n°. 224/1944.
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lunedì 28 settembre 1998

Avvocato penalista - Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato. Art. 256 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato. Art. 256 del Codice Penale.
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Art. 256 del Codice Penale. Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato.
 
Chiunque si procura notizie che, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
 
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d'ordine politico, interno o internazionale.
 
Se si tratta di notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
 
Si applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D. Lgs. Lgt. n°. 224/1944.
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domenica 27 settembre 1998

Avvocato penalista - Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato. Art. 255 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato. Art. 255 del Codice Penale.
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Art. 255 del Codice Penale. Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato.
 
Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
 
Si applica la pena di morte (1) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D. Lgs. Lgt. n°. 224/1944.
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sabato 26 settembre 1998

Avvocato penalista - Agevolazione colposa. Art. 254 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Agevolazione colposa. Art. 254 del Codice Penale.
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Art. 254 del Codice Penale. Agevolazione colposa.
 
Quando l'esecuzione del delitto preveduto dall'articolo precedente è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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venerdì 25 settembre 1998

Avvocato penalista - Distruzione o sabotaggio di opere militari. Art. 253 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Distruzione o sabotaggio di opere militari. Art. 253 del Codice Penale.
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Art. 253 del Codice Penale. Distruzione o sabotaggio di opere militari.
 
Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.
 
Si applica la pena di morte (1):
 
1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;
 
2) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D. Lgs. Lgt. n°. 224/1944.
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giovedì 24 settembre 1998

Avvocato penalista - Frode in forniture in tempo di guerra. Art. 252 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Frode in forniture in tempo di guerra. Art. 252 del Codice Penale.
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Art. 252 del Codice Penale. Frode in forniture in tempo di guerra.
 
Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell'opera che avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a euro 2.065.
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mercoledì 23 settembre 1998

Avvocato penalista - Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra. Art. 251 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra. Art. 251 del Codice Penale.
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Art. 251 del Codice Penale. Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra.
 
Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell'opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso non inferiore a euro 1.032.
 
Se l'inadempimento, totale o parziale, del contratto, è dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà.
 
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura.
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martedì 22 settembre 1998

Avvocato penalista - Commercio col nemico. Art. 250 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Commercio col nemico. Art. 250 del Codice Penale.
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Art. 250 del Codice Penale. Commercio col nemico.
 
Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a euro 1.032.
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lunedì 21 settembre 1998

Avvocato penalista - Partecipazione a prestiti a favore del nemico. Art. 249 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Partecipazione a prestiti a favore del nemico. Art. 249 del Codice Penale.
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Art. 249 del Codice Penale. Partecipazione a prestiti a favore del nemico.
 
Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
 
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.
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domenica 20 settembre 1998

Avvocato penalista - Somministrazione al nemico di provvigioni. Art. 248 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Somministrazione al nemico di provvigioni. Art. 248 del Codice Penale.
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Art. 248 del Codice Penale. Somministrazione al nemico di provvigioni.
 
Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere usate a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
 
Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.
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sabato 19 settembre 1998

Avvocato penalista - Favoreggiamento bellico. Art. 247 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Favoreggiamento bellico. Art. 247 del Codice Penale.
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Art. 247 del Codice Penale. Favoreggiamento bellico.
 
Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari ello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con la morte.
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venerdì 18 settembre 1998

Avvocato penalista - Corruzione del cittadino da parte dello straniero. Art. 246 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Corruzione del cittadino da parte dello straniero. Art. 246 del Codice Penale.
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Art. 246 del Codice Penale. Corruzione del cittadino da parte dello straniero.
 
Il cittadino che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.
 
Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l'utilità.
 
La pena è aumentata:
 
1) se il fatto è commesso in tempo di guerra;
 
2) se il denaro o l'utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.
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giovedì 17 settembre 1998

Avvocato penalista - Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra. Art. 245 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra. Art. 245 del Codice Penale.
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Art. 245 del Codice Penale. Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra.
 
Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
 
La pena è aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa.
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mercoledì 16 settembre 1998

Avvocato penalista - Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra. Art. 244 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra. Art. 244 del Codice Penale.
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Art. 244 del Codice Penale. Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra.
 
Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l'ergastolo.
 
Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni.
 
Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.
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martedì 15 settembre 1998

Avvocato penalista - Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano. Art. 243 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano. Art. 243 del Codice Penale.
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Art. 243 del Codice Penale. Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano.
 
Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
 
Se la guerra segue, si applica la pena di morte (1); se le ostilità si verificano si applica l'ergastolo.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D. Lgs. Lgt. n°. 224/1944.
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lunedì 14 settembre 1998

Avvocato penalista - Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano. Art. 242 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano. Art. 242 del Codice Penale.
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Art. 242 del Codice Penale. Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano.
 
Il cittadino che porta le armi contro lo Stato o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l'ergastolo.
 
Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito con la morte.
 
Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.
 
Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, è considerato cittadino anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana.
 
Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti.
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domenica 13 settembre 1998

Avvocato penalista - Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato. Art. 241 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato. Art. 241 del Codice Penale.
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Art. 241 del Codice Penale. Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato.
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
 
La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche.
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sabato 12 settembre 1998

Avvocato penalista - Confisca. Art. 240 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Confisca. Art. 240 del Codice Penale.
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Art. 240 del Codice Penale. Confisca.
 
Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.
 
E' sempre ordinata la confisca:
 
1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
 
1bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies; (1) 2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.
 
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato.
 
La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. (2)
 
La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

(1) Lettera aggiunta dalla L. 15 febbraio 2012, n°. 12.
 
(2) Il comma che così recitava: "Le disposizioni della prima parte e del n°. 1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato." è stato così sostituito dalla L. 15 febbraio 2012, n°. 12.
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venerdì 11 settembre 1998

Avvocato penalista - Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta. Art. 239 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta. Art. 239 del Codice Penale.
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Art. 239 del Codice Penale. Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta.
 
Se, durante l'esecuzione della misura di sicurezza, chi vi è sottoposto non commette alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca; e la fideiussione si estingue.
 
In caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa delle ammende.
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giovedì 10 settembre 1998

Avvocato penalista - Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione. Art. 238 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione. Art. 238 del Codice Penale.
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Art. 238 del Codice Penale. Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione.
 
Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata.
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mercoledì 9 settembre 1998

Avvocato penalista - Cauzione di buona condotta. Art. 237 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Cauzione di buona condotta. Art. 237 del Codice Penale.
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Art. 237 del Codice Penale. Cauzione di buona condotta.
 
La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a euro 103,29, né superiore a euro 2.065,83.
 
In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.
 
La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.
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martedì 8 settembre 1998

Avvocato penalista - Specie (delle misure di sicurezza patrimoniali): regole generali. Art. 236 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Specie (delle misure di sicurezza patrimoniali): regole generali. Art. 236 del Codice Penale.
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Art. 236 del Codice Penale. Specie (delle misure di sicurezza patrimoniali): regole generali.
 
Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:
 
1) la cauzione di buona condotta;
 
2) la confisca.
 
Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e numero 3 del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell'articolo 200 e quelle dell'articolo 210.
 
Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207.
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lunedì 7 settembre 1998

Avvocato penalista - Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato. Art. 235 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato. Art. 235 del Codice Penale.
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Art. 235 del Codice Penale. Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato. (1)
 
Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. (2)
 
Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
 
In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.
 
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n°. 125.
 
(2) Il comma che così recitava: "Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l’espulsione e l’allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n°. 286, e all’articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n°. 30." è stato abrogato dall'art. 1,L. 15 luglio 2009, n°. 94.
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domenica 6 settembre 1998

Avvocato penalista - Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche. Art. 234 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche. Art. 234 del Codice Penale.
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Art. 234 del Codice Penale. Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche.
 
Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno.
 
Il divieto è sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale.
 
Nel caso di trasgressione, può essere ordinata inoltre la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta
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sabato 5 settembre 1998

Avvocato penalista - Divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province. Art. 233 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province. Art. 233 del Codice Penale.
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Art. 233 del Codice Penale. Divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province.
 
Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più comuni o in una o più province, designati dal giudice.
 
Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.
 
Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può essere ordinata inoltre la libertà vigilata.
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venerdì 4 settembre 1998

Avvocato penalista - Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata. Art. 232 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata. Art. 232 del Codice Penale.
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Art. 232 del Codice Penale. Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata.
 
La persona di età minore o in stato di infermità psichica non può essere posta in libertà vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale.
 
Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, è ordinato, o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio, o nella casa di cura e di custodia.
 
Se, durante la libertà vigilata, il minore non dà prova di ravvedimento o la persona in stato d'infermità psichica si rivela di nuovo pericolosa, alla libertà vigilata è sostituito, rispettivamente, il ricovero in un riformatorio o il ricovero in una casa di cura e di custodia.
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giovedì 3 settembre 1998

Avvocato penalista - Trasgressione degli obblighi imposti. Art. 231 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Trasgressione degli obblighi imposti. Art. 231 del Codice Penale.
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Art. 231 del Codice Penale. Trasgressione degli obblighi imposti.
 
Fuori del caso preveduto dalla prima parte dell'articolo 177, quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta.
 
Avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice può sostituire alla libertà vigilata l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero, se si tratta di un minore, il ricovero in un riformatorio giudiziario.
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mercoledì 2 settembre 1998

Avvocato penalista - Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata. Art. 230 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata. Art. 230 del Codice Penale.
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Art. 230 del Codice Penale. Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata.
 
La libertà vigilata è sempre ordinata:
 
1) se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;
 
2) quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale;
 
3) se il contravventore abituale o professionale, non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitualità o professionalità;
 
4) negli altri casi determinati dalla legge.
 
Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta.
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martedì 1 settembre 1998

Avvocato penalista - Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata. Art. 229 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata. Art. 229 del Codice Penale.
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Art. 229 del Codice Penale. Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata.
 
Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge la libertà vigilata può essere ordinata:
 
1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;
 
2) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.
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