http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: luglio 1998

Informazioni Professionali Specifiche.

- Avvocato abilitato al Patrocinio presso la Corte Suprema di Cassazione e presso le altre Giurisdizioni Superiori - Avvocato Specialista in Diritto Penale ed in Procedura Penale - Avvocato Penalista - Avvocato Processualpenalista - Avvocato Specializzato in Indagini Difensive - Avvocato Specializzato in Tecniche Investigative Avanzate - Avvocato Specializzato in Legislazione e Programmazione della Sicurezza - Avvocato Specializzato nello studio e nella elaborazione dei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati, al fine dell'esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al D. Lgs. 231/2001 ed al più recente Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U.S.L.), di cui al D. Lgs. 81/08, come integrato e corretto dal D. Lgs. 106/09 - Avvocato Specializzato nelle Revisioni dei Giudizi Penali - Avvocato Ordinario per le Attività di Assistenza, Consulenza, Difesa e Rappresentanza legali, in materia Amministrativa, Civile, Penale e Tributaria -
Chiunque non sia nelle condizioni economiche di poter pagare da se i compensi professionali dovuti per una efficace ed utile difesa in materia penale, può beneficiare del Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato e ciò significa che lo Stato si accolla gli oneri economici necessari per la difesa delle persone non o poco abbienti. L'Avv. Cirolla, come i validissimi colleghi e collaboratori scientifici esterni che lo coadiuvano nella sua attività, sono accreditati al Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato, con validità estesa sull'intero territorio nazionale e davanti a tutte le autorità giudiziarie italiane. Cliccate sulla foto che si trova nel sesto riquadro a scendere della colonna di destra di questa pagina web per leggere e vedere da voi quali sono le condizioni di fatto e di legge per essere ammessi a tale beneficio.
L'assistenza, la consulenza ed i consigli legali preliminari richiestici dagli aspiranti nuovi assistiti, difesi o rappresentati verranno dati soltanto a coloro che si atterranno a quanto previsto nell'undicesimo riquadro a scendere, che si può visualizzare nella colonna di destra della home page del sito ed intitolato: AVVERTENZA PER LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE CONTATTANO PER LA PRIMA VOLTA QUESTO SITO WEB.

venerdì 31 luglio 1998

Avvocato penalista - Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili. Art. 198 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili. Art. 198 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 198 del Codice Penale. Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili.

L'estinzione del reato o della pena non importa l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.
____________________________________

Leggi tutto...

giovedì 30 luglio 1998

Avvocato penalista - Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende. Art. 197 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende. Art. 197 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 197 del Codice Penale. Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende.
 
Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.
 
Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136.
____________________________________
 

Leggi tutto...

mercoledì 29 luglio 1998

Avvocato penalista - Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente. Art. 196 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente. Art. 196 del Codice Penale.
____________________________________
 
 
Art. 196 del Codice Penale. Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente.
 
Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.
 
Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136.
____________________________________
 

Leggi tutto...

martedì 28 luglio 1998

Avvocato penalista - Diritti dei terzi. Art.195 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Diritti dei terzi. Art.195 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 195 del Codice Penale. Diritti dei terzi.
 
Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili.
____________________________________
 

Leggi tutto...

lunedì 27 luglio 1998

Avvocato penalista - Atti di titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato. Art.194 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Atti di titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato. Art.194 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 194 del Codice Penale. Atti di titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato.
 
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189, qualora si provi che furono da lui compiuti in frode.
 
La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio; nondimeno, per la revoca dell'atto a titolo oneroso, è necessaria la prova anche della mala fede dell'altro contraente.
 
Le disposizioni di questo articolo non si applicano per gli atti anteriori di un anno al commesso reato.
____________________________________
 

Leggi tutto...

domenica 26 luglio 1998

Avvocato penalista - Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato. Art.193 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato. Art.193 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 193 del Codice Penale. Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato.
 
Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189.
 
Nondimeno, per la revoca dell'atto, è necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente.
____________________________________
 

Leggi tutto...

sabato 25 luglio 1998

Avvocato penalista - Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato. Art.192 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato. Art.192 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 192 del Codice Penale. Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato.
 
Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'art. 189.
____________________________________

 
 

Leggi tutto...

venerdì 24 luglio 1998

Avvocato penalista - Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro. Art.191 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro. Art.191 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 191 del Codice Penale. Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro.
 
Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell'ordine seguente:
 
1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;
 
2) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato, purché il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;
 
3) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario;
 
4) le spese del procedimento;
 
5) le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena.
Se la esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette;
 
6) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.
____________________________________
 

Leggi tutto...

giovedì 23 luglio 1998

Avvocato penalista - Garanzia sui beni della persona civilmente responsabile. Art.190 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Garanzia sui beni della persona civilmente responsabile. Art.190 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 190 del Codice Penale. Garanzia sui beni della persona civilmente responsabile.
 
Le garanzie stabilite nell'articolo precedente si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2, 4 e 5 del predetto articolo, qualora, per l'ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell'imputato, e qualora, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo precedente.
____________________________________
 

Leggi tutto...

mercoledì 22 luglio 1998

Avvocato penalista - Sequestro. Art.189 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Sequestro. Art.189 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 189 del Codice Penale. [ Ipoteca legale. ]Sequestro. (1)
 
Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:
 
1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;
 
2) delle spese del procedimento;
 
3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena;
 
4) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;
 
5) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali;
 
6) delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.
 
L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.
 
Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato.
 
Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.
 
Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo all'iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.
 
Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.
 
(1) Espressione abrogata dall'art. 218, D. Lgs. 28 luglio 1989, n°. 271.
____________________________________

 
Leggi tutto...

martedì 21 luglio 1998

Avvocato penalista - Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso. Art.188 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso. Art.188 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 188 del Codice Penale. Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso.
 
Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.
 
L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile , e non si trasmette agli eredi del condannato.
____________________________________
 
 
Leggi tutto...

lunedì 20 luglio 1998

Avvocato penalista - Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto. Art.187 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto. Art.187 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 187 del Codice Penale. Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delicto.
 
L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile.
 
I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.
____________________________________
 
 

Leggi tutto...

domenica 19 luglio 1998

Avvocato penalista - Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna. Art.186 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna. Art.186 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 186 del Codice Penale. Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna.
 
Oltre quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.
____________________________________
 
 

Leggi tutto...

sabato 18 luglio 1998

Avvocato penalista - Restituzioni e risarcimento del danno. Art.185 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Restituzioni e risarcimento del danno. Art.185 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 185 del Codice Penale. Restituzioni e risarcimento del danno.
 
Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili.
 
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.
____________________________________
 

Leggi tutto...

venerdì 17 luglio 1998

Avvocato penalista - Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati. Art.184 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati. Art.184 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 184 del Codice Penale. Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati.
 
Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte (1) o dell'ergastolo è estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero.
 
Nondimeno, se il condannato ha già interamente subito l'isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell'art. 72, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato è stato detenuto per oltre trenta anni.
 
Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non deve essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all'ergastolo, non si applica l'isolamento diurno, stabilito nel capoverso dell'articolo 72.
 
Se la pena detentiva deve essere scontata solo in parte, il periodo dell'isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, può essere ridotto fino a tre mesi.
 
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n°. 224/1944.
____________________________________
 

Leggi tutto...

giovedì 16 luglio 1998

Avvocato penalista - Concorso di cause estintive. Art.183 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Concorso di cause estintive. Art.183 del Codice Penale.
____________________________________

Art. 183 del Codice Penale. Concorso di cause estintive.

Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono.

Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta successivamente.

Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.

Se più cause intervengono contemporaneamente, la causa più favorevole opera l'estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole, si applica il capoverso precedente.
____________________________________


Leggi tutto...

mercoledì 15 luglio 1998

Avvocato penalista - Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena. Art.182 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena.  Art.182 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 182 del Codice Penale. Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena.
 
Salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.
____________________________________
 
 

Leggi tutto...

martedì 14 luglio 1998

Avvocato penalista - Riabilitazione nel caso di condanna all'estero. Art.181 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Riabilitazione nel caso di condanna all'estero. Art.181 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 181 del Codice Penale. Riabilitazione nel caso di condanna all'estero.
 
Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma dell'articolo 12.
____________________________________

Leggi tutto...

lunedì 13 luglio 1998

Avvocato penalista - Revoca della sentenza di riabilitazione. Art.180 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Revoca della sentenza di riabilitazione. Art.180 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 180 del Codice Penale. Revoca della sentenza di riabilitazione.
 
La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se la persona riabilitata commette entro sette anni (1) un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni (1) od un'altra pena più grave.
 
(1) Le parole: “cinque anni” e “tre anni” sono state rispettivamente così sostituite dalle parole: “sette anni” e “due anni” dall’art. 4, della L. 11 giugno 2004, n°. 145.
____________________________________
 

Leggi tutto...

domenica 12 luglio 1998

Avvocato penalista - Condizioni per la riabilitazione. Art.179 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Condizioni per la riabilitazione. Art.179 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 179 del Codice Penale. Condizioni per la riabilitazione.
 
La riabilitazione è conceduta quando siano decorsi almeno tre anni (1) dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
 
Il termine è di almeno otto anni (2) se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.
 
Il termine è (3) di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
 
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena. (4)
 
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.
 
La riabilitazione non può essere conceduta quando il condannato:
 
1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato, ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;
 
2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.
 
(1) Le parole: “cinque anni” sono state così sostituite dalle attuali: “almeno tre anni” dall’art. 3, comma 1, lett. a), della L. 11 giugno 2004, n°. 145.
 
(2) Le parole. “dieci anni” sono state così sostituite dalle attuali: “almeno otto anni” dall’art. 3, comma 1, lett. b), della L. 11 giugno 2004, n°. 145.
 
(3) Le parole: “parimenti” sono state soppresse dall’art. 3, comma 1, lett. c), della L. 11 giugno 2004, n°. 145.
 
(4) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, lett. d), della L. 11 giugno 2004, n°. 145.
____________________________________
 

Leggi tutto...

sabato 11 luglio 1998

Avvocato penalista - Riabilitazione. Art.178 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Riabilitazione. Art.178 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 178 del Codice Penale. Riabilitazione.
 
La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.
____________________________________
 

Leggi tutto...

venerdì 10 luglio 1998

Avvocato penalista - Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena. Art.177 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena. Art.177 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 177 del Codice Penale. Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena.
 
Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo.
 
La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, n. 2.
 
In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.
 
Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.
____________________________________
 

Leggi tutto...

giovedì 9 luglio 1998

Avvocato penalista - Liberazione condizionale. Art.176 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Liberazione condizionale. Art.176 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 176 del Codice Penale. Liberazione condizionale.
 
Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.
 
Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.
 
Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.
 
La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.
____________________________________
 

Leggi tutto...

mercoledì 8 luglio 1998

Avvocato penalista - Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Art.175 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Art.175 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 175 del Codice Penale. Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
 
Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.
 
La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria, che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.
 
Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.
 
[Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie.] (1)
 
(1) Comma abrogato dall'art. 7, Legge 7 febbraio 1990, n°. 19.
____________________________________
 

Leggi tutto...

martedì 7 luglio 1998

Avvocato penalista - Indulto e grazia. Art.174 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Indulto e grazia. Art.174 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 174 del Codice Penale. Indulto e grazia.
 
L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.
 
Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati.
 
Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'articolo 151.
____________________________________
 

Leggi tutto...

lunedì 6 luglio 1998

Avvocato penalista - Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo. Art.173 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo. Art.173 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 173 del Codice Penale. Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo.
 
Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
 
Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, è inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto.
 
Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell'articolo precedente.
____________________________________
 

Leggi tutto...

domenica 5 luglio 1998

Avvocato penalista - Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo. Art.172 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo. Art.172 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 172 del Codice Penale. Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo.
 
La pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.
 
La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.
 
Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.
 
Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione già iniziata della pena.
 
Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.
 
Nel caso di concorso di reati, si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza.
 
L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.
____________________________________
 

Leggi tutto...

sabato 4 luglio 1998

Avvocato penalista - Morte del reo dopo la condanna. Art.171 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Morte del reo dopo la condanna. Art.171 del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 171 del Codice Penale. Morte del reo dopo la condanna.
 
La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.
____________________________________
 
Leggi tutto...

venerdì 3 luglio 1998

Avvocato penalista - Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato. Art.170 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato. Art.170 del Codice Penale.
____________________________________

Art. 170 del Codice Penale. Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato.

Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.

La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso.

L'estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione.
____________________________________


Leggi tutto...

giovedì 2 luglio 1998

Avvocato penalista - Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto. Art.169 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto. Art.169 del Codice Penale.
____________________________________

Art. 169 del Codice Penale. Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto.

Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a euro 5 anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice, può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal n. 1 del primo capoverso dell'articolo 164.

Il perdono giudiziale non può essere conceduto più di una volta.
____________________________________





Leggi tutto...

mercoledì 1 luglio 1998

Avvocato penalista - Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova. Art.168 quater del Codice Penale.

Avvocato penalista - Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova. Art.168 quater del Codice Penale.
____________________________________
 
Art. 168 quater del Codice Penale. Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova. (1)
 
La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:
 
1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;
 
2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.
 
(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 11, L. 28 aprile 2014, n°. 67.
____________________________________
 

Leggi tutto...